Apertura scuola di formazione professionale

Buongiorno,

un utente che vuole aprire una scuola di formazione professionale ha presentato una pratica tramite il portale regionale, utilizzando il Codice Ateco 85.59.20R - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. Nel portale però non sono previste procedure amministrative quali l’avvio, variazione, cessazione ecc. ma solo adempimenti tecnici che non riguardano la formazione professionale.
Di fatto l’utente ha solo compilato la scheda anagrafica senza informazioni inerenti l’attività, ma insiste dicendo che su internet ha trovato l’indicazione di inviare una SCIA al comune competente che permette di avviare l’azienda attraverso un regime di silenzio assenso di trenta giorni.

E’ necessaria la Scia al comune? Sulla base di quale normativa?

Grazie

Virna Seravalle

Le attività di formazione professionale sono libere nel rispetto delle norme urbanistico/edilizie (destinazione d’uso e agibilità dei locali), di sicurezza dei locali, di prevenzione incendi (se del caso - attività 67), di rispetto della norma acustica.

Il principio amministrativo prevede che un adempimento è dovuto se prescritto da una norma. A quanto mi risulta in questo caso non c’è la norma…

Ultima precisazione: la SCIA è normata dall’art. 19 della L. 241/1990, che prevede quale termine 60 giorni (30 solo per l’edilizia).

Su internet si trova anche che la terra è piatta :slight_smile:
E’ chiaro che quella notizia su Internet è un’annotazione generica. La SCIA non è soggetta a silenzio-assenso e, come dice Alberto, una procedura abilitativa deve essere prevista da una disposizione di legge. Codesta attività non è soggetta a procedura abilitativa. Puoi rispondere che quanto presentato non è necessario ai fini dell’esercizio dell’attività indicata e che ne prendi atto come mera informativa senza dare seguito a formale istruttoria