Apertura studio personal trainer

Buongiorno, sono Andrea Ruzza sto cercando di aprire uno studio da personal trainer in provincia di Milano; ho tutte le certificazioni richieste dalla legge regionale (1 ottobre 2014 n. 26 art.9) per operare e sono in regola fiscalmente (partita iva e iscrizione a gestione separata inps).

Il problema che ho è con i comuni, ognuno mi da una versione differente e vorrei capire cosa dice la normativa per poter controbattere.

Il locale che ho individuato è un laboratorio d/7 con destinazione d’uso produttiva, ma è a tutti gli effetti un ufficio. Addirittura prima di me era utilizzato per corsi di ballo, ma l’ufficio comunale mi dice che non posso lavorare li perchè la destinazione d’uso non è congrua.
Ha un bagno e antibagno, stanza spogliatoio e sala principale con finestre ed altezza soffitti oltre 3m, aereazione meccanica e con una dimensione inferiore ai 200mq.
L’attivita’ prevede accesso con appuntamento privato di 1-3 persone massimo in contemporanea all’interno dello studio.
Non è un locale con libera apertura al pubblico ne’ con svolgimento di corsi di gruppo. Non viene svolta nessuna attività sanitaria (massaggi, fisioterapia ecc…).

Ora da quello che sono riuscito a capire, essendo una libera professione non regolamentata posso svolgere la mia professione in qualunque locale indipendentemente dalla destinazione d’uso dello stesso, a patto che rispetti le norme igieniche perla permanenza di persone.
Tant’è che posso lavorare a casa mia, a domicilio o al parco; e se non sbaglio non devo neanche presentare scia di inizio attività. È corretto?

Se così non fosse quale dovrebbe essere la destinazione d’uso corretta per questo tipo di professione?

Vi ringrazio in anticipo per la risposta

In Lombardia la materia non è ben definita. In altre regioni esiste una normativa ad hoc che distingue la palestra dedicata alla semplice attività ludico-motoria dagli impianti sportivi dove si esercitano le discipline riconosciute dal CONI.

Al netto di questo e in via del tutto generale, posso aggiungere che la palestra è qualcosa di strutturato che possiamo vedere come attività di “impresa” anche se gestita da associazioni dilettantistiche. Dico impresa perché è un luogo dove viene esercitata un’attività complessa che presuppone, giocoforza, un’organizzazione imprenditoriale.

Il personal trainer qualcosa di diverso da una palestra. Diciamo che è paragonabile al professionista autonomo (sul web trovi la differenza fra impresa e professionista). Sempre in teoria, il PT non realizza un locale aperto al pubblico (pubblico esercizio) dedicandosi a prestazioni personali verso clienti con i quali si instaura un contratto (non scritto) di fornitura di servizi. Per il PT è doveroso solamente indicare al cliente, in modo chiaro e veritiero, i titoli professionali posseduti e le prestazioni personali svolte.

Alla luce di quello che ho detto, il personal trainer (sempre in teoria) bypassa gli obblighi amministrativi a cui, invece, soggiacciono le palestre o gli impianti sportivi (nessuna procedura abilitativa). Per fare un parallelismo, possiamo pensare alla struttura sanitaria riabilitativa dove posso entrare e trovo un desk informativo e al professionista fisioterapista che effettua visite personali previo appuntamento, spesso nel proprio appartamento o in fabbricato ad uso direzionale consistente in una stanza con lettino e poco più.

Alla luce di questa distinzione teorica, ci sono infinite vie di mezzo a cui è difficile dare un’etichetta. Nel tuo caso non mi sento di disapprovare il Comune. Se dalla verifica puntuale della questione reputa necessaria una determinata destinazione d’uso, sta applicando quella discrezionalità amministrativa che, necessariamente, sottende il c.d. “governo del territorio”. E’ difficile entrare in queste dinamiche. Il “governo del territorio” è una funzione comunale ad ampia discrezionalità. Sono gli strumenti urbanistici comunali a definire “cosa” e “dove” relativamente alle molteplici specificità che poi vanno rapportate alle macro aree: commerciale – direzionale – residenziale, artigianale, ecc.

Anche se non biasimo il Comune, per contro, puoi sicuramente far presente allo stesso che non dai vita né hai una palestra né ad un impianto sportivo, quindi non dai via ad un “esercizio aperto al pubblico” (senza insegna, magari solo con una targa con il numero di telefono). Nei fatti è come se fosse un ambulatorio di fisioterapia o chinesiologia con relativa equiparazione del carico urbanistico.

Mario ti ringrazio tantissimo per la tua risposta esauriente.
Cercherò di fare leva su quello che hai indicato tu, visto che non sto aprendo né una palestra né un impianto sportivo e oltretutto non ho nessuna intenzione/interesse di avere un insegna.

D’altro canto capisco che mi trovo contro la burocrazia comunale e quindi vedremo se ci sarà un po’ di apertura mentale e buon senso…
Grazie ancora, gentilissimo!

Buonasera per quanto riguarda la regione Veneto hai informazioni invece? grazie

Gentile, facendo riferimento alla Regione Toscana dove le discipline ludico-motorie hanno regolamentazione anche fuori CONI, com’è possibile inquadrare un personal trainer che segue, presso propri locali, più clienti contemporaneamente avendo in dotazione attrezzature equiparabili alla palestra?

Non posso che ripetere quanto detto nel post. I dettagli fanno la differenza fra palestra e professionista autonomo. A volte il confine è incerto. E’ lo stesso ordine di idee che puoi applicare alla differenza fra catering e cuoco a domicilio.

Il professionista autonomo, parlando in generale, si differenzia dall’imprenditore perché svolge un’attività prevalentemente intellettuale utilizzando le proprie conoscenze e i propri titoli. I servizi forniti non necessitano e non hanno l’organizzazione tipica dell’impresa. I beni strumentali dovrebbero essere funzionali a tale attività senza dare vita a una struttura aperta al pubblico o, comunque, a un qualcosa identificabile con l’impresa.

Tornando al caso di specie, è difficile dare un giudizio oggettivo.

Nel 2020, una forza di opposizione in consiglio regionale ha presentato una mozione per riconoscere tale figura. Questo è un indizio in più per giudicare la cosa. Vedi qua:

In conclusione, se PT è un’attività libera, se palestra, entra nel campo applicativo della normativa toscana.