Apertura studio professionale di fisioterapia

E’ pervenuta una Segnalazione Certificata Inizio Attività per APERTURA STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA. Considerato che tale attività non è soggetta a SCIA e non di competenza del Suap, è corretto dichiarare la Scia irricevibile?

Non so da quale regione tu scriva. Controlla la normativa regionale. Al netto di qualche norma regionale, in generale, concordo. L’attività professionale sanitaria, non medica in senso stretto, non soggiace a procedure abilitative. Puoi rispondere che la SCIA è improcedibile dato che non si rilevano presupposti giuridici per la sua necessità. L’attività indicata rappresenta un’attività professionale di libero esercizio. Il professionista deve essere in possesso dei titoli professionali di riferimento ma l’avvio di studio aperto al pubblico non soggiace a procedura abilitativa. Vedi il recente decreto sul nuovo ordine:

1 Mi Piace

scrivo dal Lazio. Posso procedere all’improcedibilità della Scia in questione?

In Veneto i fisioterapisti che utilizzano macchinari devono presentare la Scia. In caso contrario è attività libera. Ti consiglio di sentire la tua asl/uls prima di dichiarare l’improcedibilità (e farti chiarire da chi ha presentato la scia cosa fa esattamente).

spesso vedi “pratiche” presentati da commercialisti convinti che tutto il modo è paese. Da noi c’è Comunicazione alla ASL (che sembra una scia data la quantità di informazioni e il modo di gestirla e controlli periodici sulle attività) senza passaggio al SUAP. Proporrei di sentire chi l’ha presentata, che magari in Lazio ci sono altri adempimenti.

La LR n. 4/2003 della regione Lazio, all’art. 1 rimanda alla norma statale, il d.lgs. n 502/1992, art. 8-ter. Ai sensi dell’art. 8-ter, oltre alle strutture sanitarie, l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, OVE ATTREZZATI PER EROGARE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE, OVVERO PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ O CHE COMPORTINO UN RISCHIO PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari.
Studi medici e sanitari senza prestazioni di chirurgia ambulatoriale ecc. non necessitano di autorizzazione (oppure SCIA in sostituzione di questa)

Vedi: STUDI MEDICI con o senza chirurgia ed AMBULATORI - Consiglio di Stato