Apertura unità locale

Buonasera, Toscana l’apertura di una nuova unità locale (sala esposizione e magazzino) di un esercizio di vicinato deve essere comunicato al SUAP?.
Grazie

DEFINIZIONE DI SUP. DI VENDITA:
per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e LE AREE DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE, se accessibili alla clientela. non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

E’ una vecchia questione affrontata varie volte. Se è superficie espositiva dove il cliente può accedere al fine di vedere prodotti, allora è superficie di vendita. Possono restare fuori le vetrine più o meno grandi. Se è superficie di vendita, allora è un esercizio commerciale con la necessità della relativa procedura abilitativa.

Comunque, bisogna vedere caso per caso. Fatta questa precisazione puoi vedere la sentenza del TAR Toscana n. 635/2002 che ha ritenuto superficie di vendita quella di un cortile accessibile e attiguo a un concessionario dove risultavano collocate le vetture e dove era stata riscontrata la presenza di un addetto. Addirittura, il concessionario aveva avuto cura di non esporre i prezzi sulle auto ma tale circostanza è stata ritenuta ininfluente dal giudice dato che l’avventore e l’addetto potevano ben iniziare l’attività di compravendita alla presenza del prodotto (vedi anche TAR Venezia 3825/2004 e Abruzzo 387/2008)

Il magazzino non alimenatre non necessita di procedure abilitative