
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua prima domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti, in particolare riguardo al subappalto. Il subappalto è una pratica consentita nel diritto degli appalti, ma regolamentata in modo specifico per garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento e esecuzione dei lavori.
La normativa di riferimento per il subappalto è il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), recentemente aggiornato dal D.Lgs 36/2023. Questo codice stabilisce le condizioni e i limiti entro cui è possibile subappaltare parti di un appalto pubblico. In particolare, l’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 (e le sue successive modifiche e integrazioni) disciplina il subappalto, ponendo dei limiti percentuali alla quota di appalto che può essere subappaltata e richiedendo l’autorizzazione dell’ente appaltante per il subappalto oltre certe soglie.
Per quanto riguarda la tua specifica situazione:
- La ditta X può subappaltare parte dei lavori alla ditta Y e successivamente alla ditta Z, purché rispetti i limiti e le procedure previste dalla normativa, inclusa la soglia di importo per il subappalto senza autorizzazione.
- La formazione di un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) tra le ditte Y e Z per un ulteriore subappalto è possibile, ma anche in questo caso devono essere rispettate le norme sul subappalto, inclusa l’eventuale necessità di autorizzazione da parte dell’ente appaltante.
Per quanto riguarda la seconda domanda, l’avvalimento è un meccanismo che permette a un’impresa (ausiliaria) di mettere a disposizione di un’altra impresa (ausiliata) le proprie capacità tecniche, professionali o finanziarie per partecipare a una gara d’appalto. L’avvalimento è disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs 50/2016. Tuttavia, il termine “avvilimento” non è tecnicamente appropriato in questo contesto. Se intendi se la ditta Y può “avvalersi” della SOA della ditta Z, ciò è possibile solo nel contesto della partecipazione a una gara d’appalto e non nel subappalto, dove la ditta Y già partecipa con le proprie qualificazioni.
In conclusione, la ditta X può subappaltare lavori a Y, Z e un’ATI formata da Y+Z nel rispetto delle normative vigenti sui subappalti. La ditta Y non può “avvalersi” della SOA di Z per i lavori subappaltati, poiché l’avvalimento riguarda la partecipazione alle gare d’appalto e non il subappalto.
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