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TAR Sicilia: l’algoritmo non può sostituire la decisione umana negli appalti e vige la “riserva di umanità”

CONTENUTO

Il TAR Sicilia è intervenuto con una pronuncia significativa in tema di digitalizzazione e algoritmi, ribadendo i confini invalicabili dell’automazione nelle procedure di gara. Secondo il Collegio, nelle procedure di appalto, l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di calcolo possono svolgere esclusivamente una funzione di supporto alla decisione, senza mai arrivare a sostituire integralmente la valutazione dell’organo umano.

Il ragionamento giuridico poggia sulla necessità che i criteri di calcolo utilizzati dal software siano pienamente conoscibili e verificabili. Qualora l’amministrazione utilizzi sistemi i cui processi logici risultino opachi o non intelligibili, la gara deve essere considerata illegittima. Tale illegittimità deriva dalla violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, sanciti dall’art. 97 Cost., e dal mancato rispetto della cosiddetta “riserva di umanità”.

La sentenza richiama esplicitamente il quadro normativo vigente, con particolare riferimento all’art. 30, co. 3, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale regola l’uso di procedure automatizzate, imponendo che l’automazione non leda la garanzia di un controllo umano effettivo e la piena comprensibilità dell’iter decisionale.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’annullamento delle procedure di gara in cui l’algoritmo operi come una “black box”. L’amministrazione non può abdicare alle proprie funzioni valutative in favore della macchina: la tecnologia deve restare uno strumento servente rispetto alla discrezionalità e alla responsabilità del funzionario pubblico.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessario assicurarsi che, nell’adozione di software per la gestione degli appalti, i criteri algoritmici siano esplicitati nel bando o nei documenti di gara. L’utilizzo di sistemi non trasparenti espone l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e il dipendente a potenziali rilievi in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa e al rispetto del principio di legalità.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare il principio di digitalizzazione (introdotto dal d.lgs. 36/2023) con i principi costituzionali dell’azione amministrativa (trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.), evidenziando il concetto di “riserva di umanità” come limite invalicabile all’automazione.

PAROLE CHIAVE

Appalti digitali, Algoritmi, Riserva di umanità, Trasparenza, d.lgs. 36/2023, Art. 97 Cost., Digitalizzazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 30, co. 3, d.lgs. 36/2023: norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina l’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti.
  2. Art. 97 Cost.: principio costituzionale di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.
  3. TAR Sicilia, sent. su “digitalizzazione, algoritmi e riserva di umanità”: provvedimento giurisprudenziale che sancisce la nullità delle gare basate su algoritmi non verificabili o sostitutivi dell’uomo.

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