Buongiorno,
chiedo un confronto perché non mi è chiarissimo quanto previsto oggi dalla normativa per la garanzia definitiva che deve produrre l’aggiudicatario di un appalto.
L’art. 103, quando fa riferimento alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, nomina l’art. 36.2 lett) a del Codice dei contratti pubblici e alcuni casi specifici, mentre nelle Linee guida Anac 4 il riferimento è all’affidamento diretto e alla soglia dei 40.000. Come si sposa tutto ciò con le nuove soglie dei decreti semplificazione? Quali sono i casi in cui la stazione appaltante ha la facoltà di non richiederla?
Grazie come sempre!
Buongiorno,
prima di rispondere al quesito, occorre precisare(seppur scontato) che le linee guida ANAC n.4 non sono vincolanti, pertanto la stazione appaltante può non attenersi a quanto indicato. Inoltre le linee guida in oggetto, non sono aggiornate, anche per la natura temporanea della normativa derogatoria.
Facendo un passo indietro e soffermandoci all’art.103 del codice dei contratti, l’interpretazione sia della dottrina che della giurisprudenza, ha sempre sostenuto che la facoltà di richiedere la garanzia definitiva, non è “legata” ad una soglia ma piuttosto alla procedura di scelta del contraente; infatti anche in passato per gli importi inferiori ai 40.000 in cui non si optava per l’affidamento diretto, tale facoltà veniva meno.
Alla luce di quanto esposto, precisato che l’esonero deve sempre motivato e considerata la funzione che svolge la garanzia definitiva, nelle procedure di scelta del contraente, ad eccezione degli affidamenti diretti, procederei con la richiesta di tale garanzia.
Allego parere ANAC in merito.
VincenzoDel.140.2019.pdf (182,4 KB)
Grazie mille per la risposta esaustiva!