Appalti, l’equivalenza dei prodotti va valutata con rigorosità - Le Autonomie Appalti, l’equivalenza dei prodotti va valutata con rigorosità - Le Autonomie
Art. 79 d.lgs. 36/2023: l’equivalenza dei prodotti negli appalti richiede una prova di conformità sostanziale e rigorosa
CONTENUTO
Il principio di equivalenza negli appalti pubblici rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la massima partecipazione e la concorrenza, ma la sua applicazione non è automatica né meramente formale. Secondo quanto previsto dall’art. 79 d.lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.5, un prodotto che presenta difformità rispetto alle specifiche tecniche stabilite dalla stazione appaltante può essere ammesso alla gara solo a determinate condizioni.
Il ragionamento giuridico, supportato dalla giurisprudenza di settore, stabilisce che:
- L’operatore economico ha l’onere della prova: deve dimostrare, già in sede di offerta, che il prodotto proposto garantisce una conformità sostanziale.
- Il prodotto deve assicurare il medesimo risultato funzionale richiesto dalla stazione appaltante.
- La valutazione dell’equivalenza deve essere rigorosa e non può limitarsi a un riscontro superficiale.
È di particolare rilievo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’equivalenza può estendersi anche ai requisiti minimi obbligatori, a condizione che le prestazioni offerte soddisfino pienamente le finalità e gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione. Spetta alla stazione appaltante il compito di effettuare un controllo effettivo e puntuale sulle prove fornite dal concorrente.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questo orientamento è la preclusione di automatismi nell’esclusione di offerte tecnicamente difformi, a patto che il concorrente assolva con precisione all’onere probatorio circa l’equivalenza funzionale. La stazione appaltante, dal canto suo, non può limitarsi a una verifica formale, ma deve analizzare nel merito se la soluzione proposta soddisfa l’esigenza pubblica sottesa alla gara.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: In fase di valutazione delle offerte tecniche (specialmente per i commissari di gara e il RUP), è necessario verificare che l’operatore abbia fornito prove documentali specifiche sull’equivalenza. Un’accettazione acritica o una valutazione non rigorosa del “risultato funzionale” potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali o a contestazioni circa l’efficacia della fornitura/servizio acquisito.
- Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo, con focus sul Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). È fondamentale collegare l’istituto dell’equivalenza ai principi di concorrenza, favor participationis e al concetto di discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione nella valutazione delle offerte.
PAROLE CHIAVE
Principio di equivalenza, Appalti pubblici, Art. 79 d.lgs. 36/2023, Specifiche tecniche, Risultato funzionale, Conformità sostanziale, Onere della prova.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 79 d.lgs. 36/2023: Disciplina l’applicazione del principio di equivalenza nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici.
- Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023: Fornisce i criteri di dettaglio per la definizione e la valutazione delle specifiche tecniche e dell’equivalenza.
- Giurisprudenza amministrativa citata: Orientamento che impone una valutazione rigorosa della conformità sostanziale e del risultato funzionale delle offerte.
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