Appalti, la definizione di congruità rispetto all'affidamento diretto, come disciplinato dal nuovo codice dei contratti

Buongiorno,
vorrei capire bene come viene declinato il concetto di congruità, alla luce dei principi del nuovo codice dei contratti, con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto; se è vero, come ritengo, che nell’ambito dell’affidamento diretto non vi sia una procedimentalizzazione dell’iter di aggiudicazione, non dovendosi svolgere una gara, anche ammettendo la possibilità di far precedere l’affidamento da una richiesta di 2+ preventivi, mi parrebbe corretto - e su questo chiedo agli esperti un parere - che l’individuazione del contraente avvenga non con riferimento ad uno dei criteri che il codice prevede rispetto alle procedure ordinarie (PPB/OE+V), ma appunto in ragione della congruità, che vedrei meglio correlata ai principi del codice , e non dunque al prezzo o alle caratteristiche del bene/servizio, o ad una loro combinazione; perché questi elementi dovrebbero già essere stati determinati con certezza, prima dell’affido, e valutata adeguatamente l’idoneità del contraente.
Grazie.