Buongiorno,
Le scrivo a proposito del dl 150/2015. Non mi torna una cosa: ma dove è finita la procedura negoziata normale? E’ quella definita all’art 62 come procedura competitiva con negoziazione?
Poi mi potrebbe dire se ho capito bene quel che Le scrivo qui sotto:
alla procedura aperta possono fare domanda tutti gli operatori e possono presentare un’offerta tutti. Si apre contestualmente l’offerta e la busta coi requisiti.
alla procedura ristretta possono fare domanda tutti, ma poi la stazione appaltante decide chi invitare a presentare l’offerta e lo fa tramite sorteggio? In base a cosa decide?
alla procedura negoziata è la stazione appaltante che fin dall’inizio decide chi può fare domanda e presentare un’offerta, nel senso che è lei a scegliere, in base a indagini di mercato e rispettando il principio di rotazione, con chi dialogare. E’ questa la procedura competiva con negoziazione dell’art 62?
nel dialogo competitivo e nel partenariato, tutti possono presentare domanda e la stazione appaltante può instaurare l’uno o l’altra con più di un operatore
la negoziata senza bando si può fare anche sopra soglia quando la gara è andata deserta, quando c’è monopolio o in caso di urgenza ( vedasi ponte di Genova)
Inoltre in base ad art 91 la stazione appaltante può diminuire il numero di chi fa domanda: nelle ristrette a 5, nella procedura con negoziazione e nel partenariato a 3. Ma se la procedura con negoziazione è la negoziata normale che senso ha dire che può ridurre il numero a 3? Tanto è l’amministrazione appaltante che decide chi consultare per far presentare un’offerta, no?
Grazie per una Sua correzione!
Saluti
Barbara