APPALTI revoca aggiudicazione anticipata d'urgenza

Gentilissimo Dottor Chiarelli, Le chiedo un Suo cortese parere circa la situazione che di seguito le rappresento.

Con determinazione è stata aggiudicata, a seguito di procedura aperta, con esecuzione anticipata d’urgenza ex art. 32 commi 8 e 13 Codice appalti, la gestione e valorizzazione di un sito archeologico. L’aggiudicazione è stata condizionata, pena la revoca della stessa, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti della Ditta prima classificata.
Dai riscontri è emerso che la Ditta prima classificata non possiede i requisiti di capacità tecnico professionale.
A questo punto devo revocare l’aggiudicazione e affidare alla seconda. Il dubbio che mi sorge è: devo aggiudicare alla Ditta seconda classificata alle condizioni da questa offerte in sede di gara o devo applicare l’articolo 110 del codice e aggiudicare, previa accettazione, alle condizioni offerte dalla prima Ditta?
La ringrazio.

Buongiorno, in base a quanto stabilito dall’art.110 e dal Consiglio di Stato con sentenza n.3578 del 2016, in questi casi si procede attraverso l’istituto del c.d. "interpello" che non prevede la possibilità per l’amministrazione di esercitare uno jus variandi rispetto alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Si può e si deve procedere dal secondo e fino al quinto classificato.
Per completezza le segnalo che l’attuale disposizione, è stata dettata dal legislatore italiano, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 15/05/2008, in C-147/2006 e C-148/2006, che ha concluso una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Riporto altri articoli in merito all’ istituto dell’interpello che seppur non rientrano nella sua casistica, trattano l’argomento.

Vincenzo

Gentilissimo Vincenzo,
la ringrazio per la sua cortese risposta. Tuttavia mi permetto di evidenziare che nel mio caso non si tratta di aggiudicazione “definitiva”. L’aggiudicazione (proposta di aggiudicazione) è condizionata dall’esito positivo delle verifiche. L’esito negativo delle verifiche comporta, dal mio punto di vista, un’esclusione dell’aggiudicatario e pertanto non ci troviamo a dover scorrere la graduatoria e quindi ad applicare l’istituto dell’interpello.

Buongiorno,
per completezza le segnalo che quanto disposto dall’art.32 comma 7 è stato di recente oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, pertanto esiste la possibilità di effettuare i controlli previsti anche dopo l’aggiudicazione.

https://www.sentenzeappalti.it/tag/proposta-di-aggiudicazione/

Vincenzo

Grazie Vincenzo!! Gentilissimo!!