Salve Prof, vorrei chiederle quale differenza vi è tra l’uso dello SmartCig e del Simog(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) negli appalti di importo minore a 40.000 €.
Cordiali saluti
Buona sera Vincenzo.
In merito al tuo quesito ti riassumo quanto segue :
Le Stazioni Appaltanti devono comunicare i dati alla Sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici, utilizzando la procedura informatizzata SIMOG.
Il Sistema Informativo Monitoraggio Gare, meglio conosciuto come SIMOG, è lo strumento che consente alle Stazioni Appaltanti di trasmettere all’Autorità i dati relativi all’intero ciclo di vita degli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali.
Consente, inoltre, di richiedere il Codice Identificativo di gara (CIG), necessario agli operatori economici per effettuare il versamento del contributo a favore dell’ANAC e partecipare così agli appalti pubblici.
E’ ben noto che per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile (ma non obbligatorio) ricorrere alla procedura di acquisizione semplificata del CIG, meglio conosciuto come SMARTCIG.
Per acquisire lo SmartCIG occorre collegarsi ad un sistema dell’ANAC dedicato esclusivamente a questi CIG semplificati, diverso dal [SIMOG].
L’Autorità ha messo a disposizione questo sistema per semplificare alcune procedure e limitare l’inserimento di dati in fase di acquisizione, ma non ha sancito l’obbligo di ricorrere agli SmartCIG per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro.
Infatti, le stazioni appaltanti possono decidere di utilizzare il CIG anche per questa tipologia ci affidamento, come si evince dal punto 1 di una nota dell’ANAC che dichiara: ["[…Lo Smart CIG può essere acquisito, ai soli fini della tracciabilità, esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali di lavori, servizi e forniture:…]
I vantaggi di ottenere un CIG invece che uno SmartCIG per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, inserendo alcune informazioni in più, quando sarebbe possibile utilizzare un sistema semplificato potrebbero essere i seguenti.
1.Mentre la richiesta di uno SmartCIG comporta l’inserimento di pochi dati preliminari e la sua successiva rendicontazione, l’utilizzo di un CIG al suo posto comporterà l’obbligo di inserire qualche dato in più e di eseguire anche la fase di perfezionamento.
C’è però da considerare che l’utilizzo dello SmartCIG, per quanto semplifichi notevolmente le attività nei confronti di ANAC relativamente alla tracciabilità non porta alcun vantaggio, rispetto al CIG, per gli obblighi sull’anticorruzione (art.1 comma 32 L.190) e Trasparenza (D.Lgs 33), in quanto anche per gli smartCIG devono essere gestite le informazioni che dovranno poi essere utilizzate per la produzione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale della stazione appaltante.
Gli utenti quindi, oltre ad operare sui sistemi di ANAC (SIMOG o SMARTCIG), dovranno conservare nei loro sistemi software le informazioni necessarie per eseguire gli altri adempimenti, sia che si tratti di un CIG sia che si tratti di uno SmartCIG.
- Solo il sistema SIMOG espone un’infrastruttura di cooperazione applicativa in grado di recepire queste informazioni, mentre il sistema degli SmartCIG è telematicamente irraggiungibile.
Rinunciando all’utilizzo degli SmartCIG quindi siamo in grado di costruire un processo operativo che consente agli utenti di utilizzare un unico sistema interno per la gestione di tutte le informazioni e di trasmetterle telematicamente al sistema SIMOG di ANAC.
Il medesimo sistema interno sarà utilizzabile anche per adempiere agli obblighi di pubblicazione senza che questo rappresenti un onere ulteriore per l’utente.
Per approfondire :
Buona lettura
Simona