Appalto di fornitura - interruzione di pubblico servizio e inadempimento della Committente

Nel ringraziare per la disponibilità, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione un quesito che si inserisce nel contesto di un capitolato d’appalto per la fornitura di farmaci che prevede inter alia quanto segue:

  • “Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti non potranno essere intesi come morosità e, come tali, non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto”;

  • “L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può, comunque, costituire causa di risoluzione contrattuale da parte del fornitore”.

Ne consegue che l’impresa contraente aggiudicataria dovrà continuare a fornire farmaci, assumendosi un rischio di credito indeterminato con aggravio eccessivo.

In tali casi, quali sono le tutele del debitore previste dalla vigente normativa applicabile, atte ad evitare o contenere il predetto rischio di esposizione finanziaria?
Nel ringraziare per l’attenzione, resto in attesa di cortese risposta.

Cordiali saluti.

Buonasera,
premetto che trattasi di una mia personale interpretazione in merito.
L’OE che decide di partecipare a gare di questa tipologia(non solo farmaci, gas, elettricità, etc…) deve assumersi preventivamente un rischio di gestione molto elevato rispetto alle gare “normali”. Aggiungo che in questo caso la S.A. è stata corretta e trasparente in quanto anche qualora non fosse stato inserito nel capitolato, è da considerarsi “automatico” il continuo della fornitura dei beni in oggetto(farmaci) in quanto necessari a garantire un servizio di pubblica utilità. Inoltre in questo caso di interruzione totale o parziale della fornitura, potrebbe applicarsi quanto previsto dall’art.355 del codice penale che nel caso in oggetto inasprisce la pena…

" La pena è aumentata (art.64) se la fornitura concerne:

1. 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche

Il confine chiaramente è sottile, la S.A. non dovrebbe utilizzare questa disposizione di legge come “scudo” per non adempiere agli obblighi contrattuali ma in determinate situazioni o contesti potrebbe succedere…

Vincenzo

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Buonasera,
Mi unisco nel ribadire la particolare onerosità del rischio posto in capo all’operatore economico in situazioni di questo genere (in dottrina dai più ritenuta eccessiva, tra l’altro).
Aggiungerei che il codice penale, oltre a prevedere l’aggravante di cui al comma 2, n. 1), sanziona penalmente anche l’ipotesi di inadempimento contrattuale sorretto da colpa (art. 355, comma 3). Pertanto, nel caso di specie l’interesse pubblico alla garanzia del servizio di pubblica utilità si configura come totalmente prevalente e assorbente rispetto ai risvolti civilistici dell’inadempimento contrattuale.

Per un maggior approfondimento sui risvolti penali e rilievi critici all’art. 355 c.p., lascio qualche link sotto.

Marta

https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=4808

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Grazie mille Vincenzo per il suo contributo

Grazie mille Marta anche per l’interessante approfondimento.

Cari colleghi, ma la previsione dell’articolo di tale capitolato non è contraria al D.lgs. 192/2012 che impone termini tassativi (30 o 60 giorni) per il pagamento delle fatture?
Grazie è un tema molto interessante