Appalto pubblico: quesito

Buongiorno,
questa amministrazione ha pubblicato un avviso di manifestazione interesse per la fornitura di prodotti parafarmaci in un unico lotto. Un operatore economico ha chiesto alla SA di dividere i prodotti in lotti, perchè lo stesso non può fornire tutti i prodotti richiesti nel lotto stesso.
E’ corretto che la SA modifichi una procedura in corso di pubblicazione? e se si quale motivazione deve essere fornita?
grazie

Il CODICE favorisce la partecipazione delle PMI anche mediante la suddivisione in lotti.

L’art. 51 dispone “Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito

Se non avete adeguatamente motivato il bando è illegittimo e quindi potete annullare in autotutela e ribandire in lotti.


Art. 51. (Suddivisione in lotti)

  1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

  2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

  3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

  4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

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Grazie, risposta preziosa.

Chiedo in ultimo se ci sono motivazioni non attaccabili per scegliere l’appalto con unico lotto.
Motivazioni che vanno inserite nel bando e nella lettera invito.
Grazie

Se si tratta di prodotti di uno stesso tipo, oppure con consegna che necessita di una programmazione unitaria o altri elementi OGGETTIVI che rendono la suddivisione in lotti problematica … non lo escludo.
Ma va motivato bene

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Grazie., proveremo a motivare.