Quesiti 1 e 2.
NO, un subentro non è una nuova installazione.
Come riportato anche sul sito NO SLOT di Regione Lombardia:
E’, quindi, tutt’oggi consentito ad un esercente subentrare nell’attività commerciale di un altro esercente e continuare a detenere le slot che erano lecitamente installate nel locale da lui rilevato, a patto però che vengano osservate delle regole ben precise:
- che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)*
- che le slot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013*
- che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell’esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore*
- qualora il gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) stipuli formalmente un nuovo contratto con l’esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l’occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali*
- che le apparecchiature da gioco (slot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e che non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)*
- che le slot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.*
Quesito 3
L’art. 4, comma 2, dell’Allegato A) alla d.g.r. n. 1274 del 2014 prevede la misura in linea d’aria, considerando quale punto di riferimento il baricentro del luogo sensibile, ovvero l’ingresso principale dello stesso. (vedi anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ordinanza cautelare n. 4859 del 22 ottobre 2014).
Quesito 4
Essendo installati in un pubblico esercizio, e considerato che l’art. 74 c. 1-bis prevede l’autorizzazione per l’installazione, comunicazione di subentro.