LOMBARDIA - giochi leciti in somministrazione

LOMBARDIA
quesiti:

  1. corso di formazione per giochi leciti il subentrante deve averlo subito o entro 6 mesi?
  2. requisiti morali TULPS per giochi sono art. 11 - 92 - 131?
  3. in un subingresso non c’è la denuncia di quello cedente, cosa devo fare?
  4. per il comma 7, se si deve essere in possesso dell’art. 86 o 88, non si deve presentare al suap nulla!! Ma chi controlla il n. max, le autorizzazioni e quant’altro? e come fa il suap a sapere in che locali sono i comma 7?
  5. il RR 5/2014 è da applicarsi per locali con + di 3 giochi d’azzardo lecito = solo comma 6 o anche comma 7?
  6. per VLT la domanda può essere fatta direttamente alla Questura?

grazie mille

Direi di sì ai sensi della Delib. G.R. 28/11/2017, n. 10/7443 :
I nuovi gestori che installano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito devono frequentare il corso di formazione obbligatorio nei termini in cui è stato regolamentato dalla Delib.G.R. 31 ottobre 2014 - n. X/2573 entro sei mesi a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature.

Sì, l’autorizzazione regionale o comunale (dipende dai punti di vista) ha comunque valore di art. 86 TULPS, quindi sono necessari i requisiti morali TULPS. Se sono macchinette messe in un BAR, i requisiti sono già stati controllati.

A parere mio non inficia la pratica. La SCIA di subingresso da parte del subentrante è comunque accoglibile e vale anche come cessazione del dante causa. E’ vero che l’art. 74, comma 1-bis della LR 6/10 obbliga all’autorizzazione ma qua stiamo parlando di subingresso.

A parere mio, per i comma 7 vige il “vecchio” paradigma dato che l’art. 74 citato parla dei soli comma 6. Il vecchio paradigma, così come portata avanti dagli stessi organi competente statali vuole che se il soggetto è già in possesso di abilitazione (SCIA o AUT.) con valore di art. 86 TULPS (come lo è quella per la som.ne), non è soggetto ad ulteriore titolo. L’unico obbligo è quello di richiedere al comune ed esporre la tabella dei giochi proibiti. Il gestore installerà gli apparecchi ai sensi di legge e secondo il contingentamento. Il comune vigilerà sul territorio ma, comunque, i controlli sui giochi sono fatti dall’ADM e guardia di finanza. Il comune li fa per le eventuali rilevanze comunali.
vedi qua: Apertura sala giochi

il RR /5/2014 disciplina il gioco d’azzardo lecito, quindi i comma 6 e non i comma 7. In ogni caso, questo per anche una sola slot, si applicano le regole di cui ai vari decreti direttoriali AAMS e ADM: comunque deve esserci un’area sorvegliabile nella quale non possono accedere i minorenni.

Per i comma 7 vedi qua: Calcio balilla in esercizio di vicinato, su area esterna - n°2 da mario.maccantelli
e qua: Apparecchi da gioco vicino a scuole - n°2 da AlbertoV

Sì, la tabella del 222/2016 afferma che si può presentare al SUAP o direttamente alla Questura

Ai sensi della Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8, art. 5 comma 1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
questo per valutare le distanze da luoghi sensibili (DGR n. 1274 del 24 gennaio 2014)