Buonasera
Vorrei sottoporre un quesito.
Come noto per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela di cui all’art 64 del D.Lgs 59/2010 viene richiesta la soddisfazione di una serie di parametri utili a raggiungere un punteggio minimo che garantisca determinati standard di qualità.
Secondo lei è corretto, nel caso in cui, ad un controllo successivo all’avvio dell’attivita’, si accerti che non sono più rispettati alcuni parametri indicati inizialmente, applicare la sanzione prevista dall’art 9 del TULPS. Personalmente ritengo che i parametri qualitativi non siano equiparabili alle prescrizioni di cui all’art 9 e mi limiterei ad una segnalazione al Suap.
La violazione di una prescrizione data ex art.9 riferita ad un p.e. art.86 tulps è sanzionata da art.17 bis c.1 tulps come richiamata dal c.2.
Ma per poterla contestare occorre che la prescrizione sia stata formalmente imposta dall’APS nel pubblico interesse.
Ed allora la domanda da porsi a mio avviso è se la prescrizione, attinente ad un obbligo a fare/non fare che non sia già previsto da disposizione di legge, sia stata preventivamente data ed in quale atto dell’Autorità (come ad es. avviene nella licenza 68 tulps).
Ma quando non c’è una licenza formale come nelle attività soggette a scia? Secondo me è imponibile con atto a parte anche a seguito di presentazione di una scia (sempre ammesso che si sia parlando di attività soggette al tulps).