Secondo l’art. 63, 5°c del D.lgs 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle stesse P.A aggiudicatrici, a condizione che i lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara, e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato con la procedura di cui al precedente art. 59, 1°c.
Si può applicare detta disposizione se il primo appalto - consistendo esso in un servizio per un importo inferiore ad € 75.000 e giusto il disposto dell’art. 36 del Codice modif. dal D.L. 76/2020 - è stato aggiudicato mediante affidamento diretto ??
In caso positivo, si può procedere ad un altro affidamento diretto verso il medesimo operatore economico o giusto il principio di rotazione si deve scegliere un altro operatore ??