Applicazione art. 650 C.P. per inosservanza ordinanza

Per motivi di pubblica sicurezza gli orari di apertura al pubblico in centro sono stati regolamentati con ordinanza del Sindaco notificata agli interessati.

L’inosservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del C.P.

Durante le verifiche delle forze dell’ordine un esercizio di vicinato è stato trovato aperto in orario non consentito dall’ordinanza.

Pertanto le forze dell’ordine hanno fatto una comunicazione articolo 347 del c.p.p. per inosservanza provvedimento dell’autorità (art. 650 C.P.), alla procura della repubblica ed al Comune.

Come ufficio commercio/suap del Comune dobbiamo fare qualche provvedimento conseguente a questa comunicazione?

Grazie

Perché la violazione dell’ordinanza dovrebbe comportare l’applicazione dell’art. 650 c.p.?

Se l’ordinanza è stata emanata ai sensi del comma 7 dell’art. 50 TUEL, cioè se era a carattere regolatorio e ordinario in quanto destinata a “coordinare e riorganizzare” gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, la sua inottemperanza dovrebbe essere sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 7-bis TUEL.

Se invece, come pare più verosimile, l’ordinanza è stata emanata ai sensi del comma 7-bis dell’art. 50 TUEL, che si riporta qui sotto:

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

…allora la sanzione è quella prevista dal successivo comma 7-bis.1: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la stessa violazione viene commessa per due volte in un anno, il questore può disporre la sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.

In linea generale no, a meno che non occorra comunicare al questore la reiterazione della violazione.
Per una risposta più precisa, bisognerebbe conoscere l’ordinanza in questione e verificare se la disciplina regionale dispone qualcosa in merito.

Sono d’accordo con Marco. Alla fine, l’art. 650 si applica alle contingibili e urgenti. In questo caso sono ordinanze che regolano una materia in via ordinaria.