L’utilizzo dell’avanzo libero, potrà essere utilizzato rispettando un preciso ordine prioritario, indicato dall’articolo 187 del TUE: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l’estinzione anticipata dei prestiti. I fondi destinati agli investimenti, quelli per passività potenziali e l’eventuale utilizzo dell’avanzo libero sono (tutti) effettuati con variazione di bilancio di competenza del consiglio.
Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.
A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.