Applicazione CCNL appalti di servizi sotto i € 5000

Buongiorno,

rispetto all’obbligo previsto dall’art. 11 del nuovo Codice, mi chiedevo se lo stesso gravi anche per i cd micro affidamenti aventi natura intellettuale (corsi di formazione).

Grazie

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto degli appalti pubblici, che regola la procedura attraverso la quale le amministrazioni pubbliche affidano lavori, forniture e servizi. Il nuovo Codice degli Appalti, introdotto dal Decreto Legislativo 50/2016 e recentemente aggiornato dal dlgs 36/2023, stabilisce norme specifiche per garantire trasparenza, concorrenza e parità di trattamento nell’affidamento di contratti pubblici.

L’articolo 11 del nuovo Codice degli Appalti riguarda la programmazione degli acquisti e la pianificazione degli appalti da parte delle amministrazioni. Questo articolo impone alle amministrazioni di adottare e aggiornare periodicamente un piano degli acquisti che deve includere anche gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, noti anche come “micro affidamenti”.

Per quanto riguarda la tua specifica domanda sui micro affidamenti aventi natura intellettuale, come i corsi di formazione, è importante sottolineare che l’obbligo di programmazione e pianificazione previsto dall’art. 11 si applica indistintamente a tutti i tipi di affidamenti, indipendentemente dalla loro natura (lavori, servizi o forniture) e dal loro importo. Pertanto, anche i micro affidamenti per servizi intellettuali, come i corsi di formazione, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Esempio concreto:
Se un’ente pubblico prevede di organizzare corsi di formazione nel corso dell’anno, dovrebbe includere tali affidamenti nel suo piano degli acquisti, anche se si tratta di micro affidamenti, per garantire una gestione trasparente e programmata delle risorse.

Conclusione sintetica:
In conclusione, l’obbligo previsto dall’art. 11 del nuovo Codice degli Appalti si applica anche ai micro affidamenti aventi natura intellettuale, come i corsi di formazione. Le amministrazioni sono tenute a includere tali affidamenti nel loro piano degli acquisti, al fine di assicurare trasparenza e una corretta programmazione degli appalti pubblici.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia e link utili:

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (link al testo)
  • Decreto Legislativo 16 gennaio 2023, n. 36 - Nuove disposizioni in materia di contratti pubblici (link al testo)

il nuovo art. 11 si rifà all’applicazione del CCNL

L’applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) ai cosiddetti “micro affidamenti” di natura intellettuale (come i corsi di formazione) è un tema che richiede di distinguere tra diversi obblighi normativi.

In sintesi, l’obbligo di indicare il CCNL sussiste come principio generale, ma la natura intellettuale della prestazione comporta importanti esenzioni operative.

Ecco i punti chiave per il tuo caso:

1. Il principio generale (Art. 11)

L’art. 11 stabilisce il “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore”.

  • Affidamenti diretti: Anche se il comma 2 parla di “bandi e inviti”, il MIT (pareri n. 2338 e 2346/2024) ha chiarito che l’obbligo di indicare il CCNL di riferimento si applica anche agli affidamenti diretti. La Stazione Appaltante deve indicarlo già nella richiesta di preventivo per garantire che l’offerta sia congrua rispetto ai costi del lavoro del settore.
  • Micro-affidamenti: Non esiste una soglia minima (es. sotto i 5.000 €) che esenti dal rispetto dei principi generali del Codice.

2. La deroga per i “Servizi Intellettuali”

I corsi di formazione sono generalmente classificati come servizi di natura intellettuale. Questa qualifica comporta due esenzioni fondamentali:

  • Costi della manodopera (Art. 108, comma 9): Per i servizi intellettuali, l’operatore economico non è obbligato a indicare separatamente i propri costi della manodopera nell’offerta economica. Di conseguenza, la Stazione Appaltante non deve scorporarli a monte nel calcolo del prezzo a base di gara.
  • Clausole sociali (Art. 57, comma 1): L’obbligo di inserire clausole sociali (es. riassorbimento del personale) è espressamente escluso per i servizi di natura intellettuale.

3. Quando l’obbligo decade del tutto?

L’obbligo del CCNL presuppone l’impiego di personale dipendente. Bisogna quindi guardare al soggetto affidatario:

  1. Società o Ente di Formazione: Se affidi il corso a una società che impiega tutor, segreteria o docenti contrattualizzati, l’art. 11 si applica. Devi indicare il CCNL di settore (es. CCNL Formazione Professionale o Commercio) e l’ente deve dichiarare di applicarlo o applicarne uno equivalente.
  2. Libero Professionista (P. IVA): Se l’incarico è conferito direttamente a un professionista che svolge la docenza personalmente (senza dipendenti), l’art. 11 non trova applicazione perché manca l’oggetto della tutela (il lavoratore dipendente). In questo caso si applica invece il principio dell’Equo Compenso (Legge 49/2023 e Art. 8 del Codice).

Consigli operativi

Per gestire correttamente un micro-affidamento di formazione:

  • Nel preventivo/trattativa: Se chiedi un preventivo a una società, indica il CCNL che ritieni coerente (es. “CCNL comparto Formazione Professionale”).
  • Nella Determina/Ordine: Specifica che “trattandosi di servizio di natura intellettuale, non è richiesta l’indicazione separata dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9”.
  • Dichiarazione: Chiedi all’operatore di confermare il rispetto del CCNL indicato (o equivalente), a meno che non sia un professionista singolo che opera in autonomia.

In conclusione: l’obbligo di “indicare” il contratto rimane come cornice di legalità, ma la procedura è estremamente semplificata per via della natura intellettuale e del modesto valore dell’affidamento.

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