Con riferimento alla normativa sulle attività agrituristiche della Regione Toscana, la quale richiama le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si chiede un chiarimento in merito al punto 5.3 del suddetto decreto.
Tale punto stabilisce che “per ogni 40 stanze o frazione di 40 stanze, almeno due devono essere accessibili ai portatori di handicap”.
Il dubbio interpretativo riguarda il termine “stanze”:
deve intendersi riferito unicamente alle camere da letto destinate agli ospiti;
oppure deve intendersi in senso più ampio come stanze in generale (ad esempio camere da letto e soggiorni);
oppure, nel caso delle strutture ricettive come gli agriturismi che ospitano anche in appartamenti o unità abitative autonome, il termine “stanze” può essere equiparato a unità abitative/appartamenti?
Si chiede quindi se, ai fini dell’applicazione della normativa regionale e del D.M. 236/1989, l’obbligo di prevedere camere/stanze accessibili debba essere calcolato sul numero di camere da letto, sul numero complessivo di stanze, oppure sul numero delle unità abitative/appartamenti messi a disposizione degli ospiti.
In attesa di risposta, vi ringrazio anticipatamente.