Applicazione della 689/81 in materia di cosmetici

cosmetici sono oggetto di disciplina del Regolamento UE 1223/2009.
condotte non conformi al Regolamento sono sanzionate, in Italia, dal D.Lgs. 04/12/2015, n. 204
nel mio caso Regione, con la LR n. 35 del 03 luglio 1996, all’articolo 2, ha delegato le funzioni amministrative sanzionatorie relative alla cosmesi alle ASL territorialmente competenti.

mettiamo che a tizio si accerti da un sopralliogo che:

Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall’ articolo 8 del regolamento in materia di
buone pratiche di fabbricazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo
8 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro
6.000.

mi chiedo, quanto non dico legale ma ora non mi vengono sinonimi è che lo stesso organo accertatore faccia l’ordinanza ingiunzione? (stesso ufficio dell’asl, tipo i tecnici verbalizzano e mandano il rapporto al dirigente dello stesso ufficio?)
se ciò comunque avesse un senso e francamente penso che si abbia un pelo di conflitto di interesse, quanto senso avrebbe un verbale che contesta tale violazione rispetto a una norma UNI ?
non esistono altre norme tecniche ma non è una fattispecie normata (secondo me). rappresenta il fatto ma non in una legge.