Oggetto: Applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 nell’istruttoria di istanze corredate da autocertificazioni in materia ambientale.
Quesito
Nell’ambito dell’istruttoria relativa a istanze di rilevanza ambientale corredate da autocertificazioni, l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 trova applicazione esclusivamente in presenza di motivi ostativi di carattere sostanziale, idonei a determinare, in assenza di elementi contrari forniti dall’istante, l’adozione di un provvedimento conclusivo sfavorevole?
Oppure, il medesimo istituto trova applicazione anche qualora, nel corso dell’istruttoria, emergano irregolarità di natura formale o documentale, quali errori o incompletezze nella compilazione della modulistica, compilazioni parziali, imprecisioni dichiarative o esigenze di integrazione documentale necessarie per consentire all’Amministrazione di verificare il rispetto della normativa di settore?
In particolare, è corretto ritenere che le irregolarità di carattere formale o documentale assumano rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 10-bis esclusivamente qualora la loro mancata regolarizzazione impedisca all’Amministrazione di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla normativa di settore e, conseguentemente, possa determinare l’adozione di un provvedimento sfavorevole?