Applicazione pagamento misura ridotta art. 16 L.n. 689/1981

L’articolo 15 c.2 e 3 della L.R.Lazio n. 12/1999 (modificata dalla L.R. Lazio n. 27/2006) prevede per l’occupazione abusiva di case di edilizia residenziale pubblica una sanzione da € 45000 a € 65000. Il PMR da applicare nel verbale, ai sensi della L. n. 689/1981, sarà un terzo del massimo (PMR= € 21666, quindi scendendo sotto il minimo) oppure sarà il minimo stesso (PMR= €45000) in quanto non si può scendere sotto tale cifra? Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’applicazione del principio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria minima ridotta (PMR) in caso di occupazione abusiva di case di edilizia residenziale pubblica, secondo la normativa regionale del Lazio e la legge generale sulle sanzioni amministrative, la L. n. 689/1981.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
La L. n. 689/1981 stabilisce il regime generale delle sanzioni amministrative, comprese le modalità di determinazione dell’importo delle sanzioni. In particolare, l’articolo 16 della legge prevede che, in caso di violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria, l’importo della sanzione da applicare può essere ridotto fino a un terzo del massimo edittale previsto per la violazione stessa, a meno che la legge non disponga diversamente.

Norme relative alla teoria:

  • L. n. 689/1981, art. 16
  • L.R. Lazio n. 12/1999, art. 15 c.2 e 3 (modificata dalla L.R. Lazio n. 27/2006)

Esempio concreto:
Nel caso specifico dell’occupazione abusiva di case di edilizia residenziale pubblica, la L.R. Lazio n. 12/1999, come modificata, prevede una sanzione pecuniaria che va da € 45.000 a € 65.000. La questione è se, applicando il principio di riduzione previsto dalla L. n. 689/1981, il PMR debba essere un terzo del massimo (€ 21.666,67), che sarebbe inferiore al minimo legale, oppure se debba essere rispettato il minimo di € 45.000.

Conclusione sintetica:
In assenza di disposizioni specifiche nella normativa regionale che derogano al principio generale stabilito dalla L. n. 689/1981, si potrebbe argomentare che il PMR dovrebbe essere calcolato come un terzo del massimo. Tuttavia, considerando il principio di legalità e la necessità di non applicare sanzioni inferiori al minimo legale previsto per specifiche violazioni, è ragionevole interpretare che il PMR non possa essere inferiore al minimo di € 45.000 previsto per l’occupazione abusiva di case di edilizia residenziale pubblica. Questa interpretazione è in linea con l’obiettivo di garantire che la sanzione mantenga il suo effetto dissuasivo.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia: