Approvazione dello schema di rendiconto e della relazione sulla gestione

La delibera della Giunta comunale con cui si approva la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto (art. 151, comma 6, del TUEL e art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011) va adottata entro il quarantesimo giorno precedente la data di approvazione del rendiconto.

Il termine va calcolato tenendo conto che:

  • la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e lo schema di rendiconto debbono essere messi a disposizione dell’organo di revisione, che deve redigere la propria relazione entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, termine che non può essere comunque inferiore a venti giorni, e che decorre dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo (art. 239, comma 1, lettera d), del TUEL n. 267/2000);
  • la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e lo schema di rendiconto (unitamente a tutti gli allegati, tra cui il parere dell’organo di revisione) debbono poi essere messi a disposizione dei consiglieri, assicurando agli stessi un periodo per l’esame dello stesso come stabilito dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a venti giorni (art. 227, comma 2, del TUEL n. 267/2000).

Ove si faccia riferimento alla data del 30 aprile per la approvazione consiliare del rendiconto, quindi, la delibera della Giunta di approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto deve essere adottata non più tardi del 21 marzo.

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