Area pedonale e disabili

Buonasera.
Un area pedonale che espone il segnale stradale allegato (fig.II 320), consente o no la sosta di mezzo a servizio di persona invalida munita di contrassegno regolarmente esposto?
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Di norma, la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie sono solitamente consentite all’interno delle aree pedonali.

L’art. 11 del D.M. 503/1996 precisa poi che la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali sono consentite “qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.

In particolari situazioni, però, i comuni possono introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione nelle aree pedonali. Ovviamente devono essere ben motivate e rese note da apposita segnalazione.

Per rispondere alla tua domanda: nel caso specifico, occorre leggere l’ordinanza di istituzione dell’area pedonale e verificare l’eventuale presenza di pannelli integrativi in aggiunta al cartello illustrato.

Se non ci sono pannelli integrativi, il segnale è quello accluso e nell’ordinanza non si legge di divieti di sosta e circolazione per veicoli a servizio di persone disabili, a mio avviso nulla quaestio.

Allego l’ordinanza, confermando che il segnale è quello già mostratoVi senza pannelli aggiuntivi.
Non comprendo cosa voglia dire l’art. 11 del D.M. 503/1996: se i servizi di linea con conducente, taxi, servizio di autonoleggio con conducente, veicoli per raccolta rifiuti, veicoli per pulizia strade, veicoli per raccolta e distribuzione posta etc. etc. non possono transitare, non lo può neanche il veicolo a servizio della persona disabile?
Tutto ciò però nel sul segnale ne sull’ordinanza è detto.
Pertanto con il segnale indicato e l’ordinanza acclusa può o no il mezzo di un disabile accedere e sostare nell’area pedonale?
Documento_2024-08-05_150911AP.pdf (1,5 MB)

Non sono previste ulteriori restrizioni alla circolazione, per cui valgono le regole generali previste dall’art. 3, comma 1, n. 2 del Codice della Strada (citato nelle premesse dell’ordinanza): sono consentite la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.

Semmai, si nota un uso improprio del termine utilizzato per indicare quello che si è istituito: “isola pedonale” è un termine popolare, ma non rientra tra le denominazioni stradali previste dall’art. 3 sopra citato.

Altra anomalia: pare strano che nel 2024 sia ancora citato il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 (abrogato da tempo), che non sia invece citata la deliberazione di Giunta Comunale propedeutica all’istituzione dell’area pedonale e che sia ancora il sindaco a firmare le ordinanze del Codice della Strada. Ma questa è un’altra storia…

Ho notato anch’io le anomalie e ti dirò di più ogni hanno adottano questa ordinanza senza mai citare la delibera di giunta a tal punto che penso non ci sia proprio. Per di più i residenti non sono mai stati interpellati. Per questo nel post sulla impugnabilità delle ordinanze del sindaco avevo chiesto di sapere se le ordinanze emesse dal sindaco non come ufficiale di governo possono essere annullate dal Prefetto. In particolare a me ne interessava una nella quale sempre il sindaco da atto di aver ricevuto diverse segnalazione di disturbo alla quiete pubblica e poi invece anzichè adottare un provvedimento restrittivo aumenta l’orario di diffusione musicale all’aperto di due ore rispetto alla legge regionale sull’inquinamento acustico e di mezz’ora rispetto a quella dell’anno scorso. Senza considerare che aumenta i decibel pur trattandosi di atto di gestione che tra l’altro nella nostra regione prevede obbigatoriamente il parere asp. Nell’ordinanza si cita l’art. 50 tuel e quindi credo non sia da considerare emanata come ufficiale di governo e perciò ci vogliono 5000/6000 euro per impugnarla al Tar: troppe spese per un provvedimento palesemente illeggittimo. Chi ha soldi può tuelarsi chi no deve subire. Che legge è questa!

Ho notato che sul forum sono numerosi i post che lamentano queste situazioni di ignavia o cattiva amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento acustico e la viabilità, ed ogni volta mi ritrovo a domandarmi: ma in questi comuni non esiste una stampa locale che possa dar voce alle segnalazioni critiche di gruppi di cittadini e/o dell’opposizione, se ben motivate?

Me lo domando perché dalle mie parti, invece, l’opinione pubblica è molto attenta a queste problematiche ed in pratica non passa settimana senza che la stampa locale pubblichi uno o più articoli critici proprio su questi argomenti (inquinamento acustico e viabilità) o su altri comunque collegati alla vivibilità urbana.

Ben aldilà delle possibilità offerte da teorici e fantomatici ricorsi a tribunali amministrativi o simili, di fatto qui è proprio la stampa locale che – riprendendo e amplificando le segnalazioni che arrivano dal basso – costituisce il miglior controllo sull’operato della pubblica amministrazione ed il migliore stimolo nei confronti dell’eventuale “pigrizia” degli organi di controllo ad essa subordinati.

Ti assicuro che molte situazioni hanno dovuto essere affrontate proprio a causa della (o grazie alla) stampa locale.

Qui con la stampa si stipulano contratti di promozione, ossia la stampa promuove le manifestazioni e le celebrano dopo svolte. Mai un cenno al retro della medaglia al fatto che tali manifestazioni si svolgano in spregio ad ogni regola e diritto altrui.