Art. 10-bis, comma 3 e 6, del DL 135/2018 - NCC

In riferimento all’art. 10-bis, comma 3 e 6, del DL 135/2018, ci sono novità?
In altre parole, possiamo considerare “sospeso” il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

Grazie per la collaborazione!

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Per tutti i lettori del forum cerco di fare il punto anticipando che, ad oggi, non vedo novità normative che possano rimuovere il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni.

In sintesi:
con decreto-legge 14/12/2018, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in vigore dal 13/02/2019), sono state apportate importanti modifiche alla disciplina dell’esercizio dell’attività di noleggio con conducente da autorimessa. In particolare, con l’art. 10-bis del decreto-legge citato (fra altre disposizioni modificanti la legge n. 21/1992) è stata prevista l’istituzione, presso il “Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Inoltre, è stato previsto che (testualmente) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, NON È CONSENTITO IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

Successivamente, con Decreto Dirigenziale (Min. Trasporti) n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti” sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività dello stesso, fissata al 02/03/2020.

Infine, con “Decreto Ministero dei Trasporti n. 86 del 20/02/2020 - Decreto n. 4 del 19 febbraio 2020”, avente ad oggetto: “Decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12”, è stato disposto che L’EFFICACIA DEL PRECEDENTE DECRETO DIRIGENZIALE N. 4/2020 E L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA ESSO PREVISTI DECORRONO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 10-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, ovvero del decreto ministeriale che determinerà le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico di cui all’art. 11, comma 4 della legge n. 21/1992.

Ad oggi non mi risulta che sia stato adottato il decreto ministeriale disciplinante le specifiche tecniche del foglio di servizio e, quindi, non è divenuto efficace il Decreto Dirigenziale n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti.

MI SEGNALANO QUESTA NOTA DEL Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili:

Vista la nota prot. n. 12708 del 8/03/2021 con la quale è stato chiesto al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili parere preventivo in merito alla possibilità di avviare una procedura ad evidenza pubblica per riassegnazione (in sostituzione) di una autorizzazione di noleggio con conducente dichiarata decaduta e, pertanto, escluderla dall’ambito della previsione di cui al predetto art. 10 bis, comma 6 del Decreto Legge n. 135/2018.

NE SAPETE QUALCOSA?

La nota che citi dovrebbe essere di quelle che il ministero invia al comune richiedente. Non è una circolare che viene pubblicata.
Comunque, al di là di questo, sul forum abbiamo sempre sostenuto che il divieto si rifersice alle NUOVE autorizzazioni. E’ chiaro, quindi, che si tratta di aumenti del contingente comunale. Sarebbe un’interpretazione illogica qualle che andrebbe a soffocare un settore produttivo già consolidatosi nel tempo. In sintesi, subingressi e rimesse a bando di autorizzazioni decadute/revocate, sono possibili.