Noleggio con conducente - Due quesiti

Buongiorno, in merito all’oggetto, si chiede:

  1. è possibile il subentro in una licenza di noleggio con conducente a favore di un soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti di altra provincia, anzi regione ?
  2. E’ possibile fare un bando per l’assegnazione di autorizzazioni ncc, in assenza del regolamento comunale per la disciplina del servizio ?
    Grazie
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Direi di no. O meglio, la cosa è dibattuta ma, ai sensi della legge regionale di riferimento, il ruolo dovrebbe essere provinciale (più o meno inderogabilmente) e questo rappresenta un requisito di esercizio. Tuttavia, fossi io responsabile SUAP ammetterei il subingresso (il soggetto è pur sempre tritolato e abile alla guida NCC) indicando la condizione di ottenere l’iscrizione al ruolo locale alla prima data utile, pena la decadenza del titolo. Potrebbe stare in piedi prendendosi delle libertà procedurali.

Direi di sì, per fare un bando occorre la previsione di un contingente al quale puoi arrivare facendo concertazione e approvandolo con DGC. La stessa giunta può indicare, come atto di indirizzo, i criteri per il bando ai fini della formazione della graduatoria. il dirigente provvede e a redigere il bando, approvarlo insieme alla modulistica e a dare seguito alla procedura pubblica.

Attenzione, formalmente siamo sempre in blocco rilascio autorizzazioni NCC. Spero però che un comune forzi il divieto e si arrivi davanti al TAR per vedere se è possibile, in via di principio, tenere bloccato un settore per un tempo indefinito.

Ricostruzione normativa

  • con decreto-legge 14/12/2018, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in vigore dal 13/02/2019), sono state apportate modifiche alla disciplina dell’esercizio dell’attività di NCC. In particolare, con l’art. 10-bis del decreto-legge citato è stata prevista l’istituzione, presso il “Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Inoltre, è stato previsto che (testualmente) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, NON È CONSENTITO IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante

  • con Decreto Dirigenziale (Min. Trasporti) n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti” sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività del registro fissata al 02/03/2020;

  • PERO’, con Decreto Ministero dei Trasporti n. 86 del 20/02/2020 , avente ad oggetto: “Decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12”, è stato disposto che L’EFFICACIA DEL PRECEDENTE DECRETO DIRIGENZIALE N. 4/2020 E L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA ESSO PREVISTI DECORRONO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 10-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, ovvero del decreto ministeriale che determinerà le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico di cui all’art. 11, comma 4 della legge n. 21/1992;

ad oggi non risulta che sia stato adottato il decreto ministeriale disciplinante le specifiche tecniche del foglio di servizio e, quindi, non è divenuto efficace il Decreto Dirigenziale n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti”;

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Vorremmo un parere sulla situazione della Regione Sardegna in merito alla liberalizzazione delle licenze di NCC per la motocarrozzetta o “ape calessino” avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015. La Motorizzazione di Sassari non procede all’immatricolazione del veicolo ape affermando che la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (conversione del decreto-legge 14/12/2018, n. 135) , che sospende il rilascio di nuove autorizzazioni NCC, è superiore dal punto di vista della gerarchia delle fonti ed è pure successiva in termini temporali alla delibera di Giunta Regionale. Ha ragione?

La Motorizzazione ha ragione nel dire che il DL n. 135/2018 è una norma di portata generale che ha disposto il blocco di nuove autorizzazioni per NCC. Questo prescindere dalle norme antecedenti che disciplinano la materia. La norma in questione specifica proprio le tipologie:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E NATANTE.

Rammentiamo che la legge n. 21/92 prevede, al fine dell’esercizio dell’attività, l’utilizzo di:

AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, VELOCIPEDE, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE


Quindi, anche se la norma parla di autorizzazione e non di SCIA, ci sta l’interpretazione della motorizzazione che vede il termine “autorizzazione” come sinonimo di abilitazione in senso lato. L’ape calessino è una motocarrozzetta.

Quindi, o si riesce a dimostrare che il termine autorizzazione lascia fuori le abilitazioni in SCIA oppure ha ragione la Motorizzazione: il blocco delle nuove abilitazioni e un obbligo generale a prescindere

Vedi qua: Art. 10-bis, comma 3 e 6, del DL 135/2018 - NCC - n°2 da mario.maccantelli