Art. 10 bis. Termine ordinatorio o perentorio?

Gentili,
vi scrivo per avere un confronto in merito all’oggetto di questo post. Come si possono considerare i termini previsti dal 10-bis? Ordinatori o perentori? Sulle slide di un corso ho trovato infatti che “Il carattere ordinatorio del termine [del 10-bis] si ricava da una lettura sistematica della disciplina dei termini procedimentali che sono generalmente ordinatori. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini procedimentali incide negativamente
sotto diversi profili e, pertanto, l’amministrazione dovrà valutare caso per caso come
comportarsi e se accogliere osservazioni tardive, in applicazione dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza, nonché di quelli di collaborazione e buona fede
nei rapporti tra p.a. e cittadini, cristallizzati nel nuovo art. 1, co. 2-bis l. 241/90”.
Concordate con quanto scritto?
Grazie

TAR Napoli n. 3963/2006 – TAR Veneto n. 2984/2007 – TAR Salerno n. 1632/2020 - il termine dei 10 gg dovrebbe essere ordinatorio.

L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non qualifica affatto come “perentorio” il termine di dieci giorni per l’eventuale presentazione di osservazioni da parte dell’istante che ha ricevuto comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza; né tale perentorietà, in assenza di prescrizione di legge, può essere definita e/o imposta unilateralmente dall’amministrazione. Ne consegue che, laddove l’amministrazione, decorso il termine di dieci giorni, senza che siano pervenute osservazioni del privato istante, abbia provveduto definitivamente, ovviamente non potranno assumere alcun rilievo osservazioni successivamente pervenute (né, come è altrettanto ovvio, l’amministrazione è tenuta ad attendere le predette osservazioni oltre il termine previsto dalla legge). Al contrario, laddove le osservazioni pervengano in momento successivo al termine di dieci giorni, ma anteriore alle definitive determinazioni provvedimentali dell’amministrazione, quest’ultima non può non tenerne conto ai fini dell’emanazione del provvedimento conclusivo, pena, per un verso, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, e, per altro verso, l’evidente difetto di motivazione di tale provvedimento.