Art. 103 del DL 18/2020 e provvedimento di sospensione PE

Buongiorno, chiedo se il provvedimento di sospensione dell’attività di un bar/ristorante possa considerarsi prorogato ai sensi dell’art. 103 del DL 18/2020 (" Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).
Grazie

Io girerei la questione.
se c’è proroga delle autorizzazioni ( e delle scie che hanno valore di autorizzazione) allora le stesse mantengono la loro validità fino ai 90gg successivi al termine dell’emergenza epidemiologica.
Quindi il titolo autorizzativo di p.e. non decade per mancata ripresa dell’attività ma rimane valido fino alla fine di marzo