Art 10bis e silenzio assenso

L’art 20 all’ultimo comma testualmente riporta che al silenzio assenso si applica anche il 10bis, ma non ho mai capito in che ipotesi. Potreste aiutarmi a capire questo comma a me poco chiaro?
Grazie :hugs:

Buongiorno Liliana ,

l’art. 10 bis della legge n. 241, come novellato dalla legge n. 120 del 2020 (nel testo previgente si parlava di interruzione e non di sospensione) ha previsto che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda “(…) sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo

Si deve ritenere, dunque, che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda sospenda anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l’ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza il valore di assenso alla richiesta.

Non potrebbe ritenersi logica, d’altronde, la formazione di un provvedimento tacito di assenso quando la stessa amministrazione, sia pure in modo ancora non definitivo, ha chiaramente indicato (nel preavviso di diniego) le ragioni per le quali la domanda proposta non può essere accolta.

Spero di avere chiarito il dubbio.

Simona

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Assolutamente si, grazie mille. Non so perché, ma ragionavo solo al contrario cercando l’applicazione del 10 bis nel silenzio assenso e non viceversa

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