Buonasera,
mi sto avvicinando al SUAP per la prima volta e avrei un dubbio riguardo alle differenze di applicazione tra gli articoli 10 bis e 19 della legge 241/90. Ho compreso che l’articolo 19 si applica nei casi in cui, a seguito della presentazione di una SCIA, vi siano motivi da parte dell’autorità preposta per ordinare la cessazione dell’attività non conforme alla legge. D’altra parte, il 10 bis si applica alle istanze di parte che richiedono il rilascio di un provvedimento finale.
Vorrei fare un esempio pratico: immaginiamo una SCIA Sanitaria che, dopo essere stata inoltrata all’ASL competente, l’ente ha richiesto delle integrazioni (pagamento diritti e altre informazioni) mai soddisfatte. In questo caso, è necessario emettere un preavviso di diniego richiamando l’articolo 10 bis e successivamente, dopo i 10 giorni, rilasciare il diniego di prosecuzione o in quanto SCIA trova applicazione l’articolo 19?
Grazie.