Art. 10bis VS Art. 19 L 241/90

Buonasera,

mi sto avvicinando al SUAP per la prima volta e avrei un dubbio riguardo alle differenze di applicazione tra gli articoli 10 bis e 19 della legge 241/90. Ho compreso che l’articolo 19 si applica nei casi in cui, a seguito della presentazione di una SCIA, vi siano motivi da parte dell’autorità preposta per ordinare la cessazione dell’attività non conforme alla legge. D’altra parte, il 10 bis si applica alle istanze di parte che richiedono il rilascio di un provvedimento finale.

Vorrei fare un esempio pratico: immaginiamo una SCIA Sanitaria che, dopo essere stata inoltrata all’ASL competente, l’ente ha richiesto delle integrazioni (pagamento diritti e altre informazioni) mai soddisfatte. In questo caso, è necessario emettere un preavviso di diniego richiamando l’articolo 10 bis e successivamente, dopo i 10 giorni, rilasciare il diniego di prosecuzione o in quanto SCIA trova applicazione l’articolo 19?

Grazie.

La SCIA è disciplinata dall’art. 19 della l. 241/1990. Ad essa non si applica l’art. 10bis.

L’autorità competente può intervenire sulla SCIA entro 60 giorni (30 se edilizia) con i rimedi previsti dal c. 3 ma SOLO in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti dl legge.

La SCIA non è un procedimento e pertanto non è soggetta alla richiesta di integrazioni CON sospensione dei termini.
Si possono chiedere chiarimenti ma senza che tale richiesta abbia effetto sul termine perentorio del comma 3: se non rispondono l’A.C. deve valutare in base alla documentazione agli atti e, perché no, in base a un sopralluogo.

Se per SCIA sanitaria intendi una notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004, allora ti ricordo che l’A.C. è l’ASL.

Il pagamento dei diritti infine non è poi mai motivo di sospensione dei termini…

Si tratta di una notifica sanitaria secondo il regolamento CE 852/2004. Tuttavia, dopo le richieste dell’ASL, non sono state date risposte.
Come suap come si deve procedere?

Notizia l’ASL che non hanno risposto.
Ai sensi del Decreto legislativo 06/11/2007 n. 193 spetta a loro in quanto A.C. procedere.

Ricorda che una notifica sanitaria 852/2004 non è una SCIA… di fatto è una comunicazione.

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