Art.110 dlgs 267/2000 e altro incarico

Quesito
Tizio, dipendente di ruolo e a tempo pieno di categoria D dell’ente locale X partecipa ad AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (ex art. 110, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE indetto dall’Ente locale Y
Tizio, classificatosi in prima posizione alla selezione si appresta a sottoscrivere il relativo contratto con l’Ente locale Y. Presenterà a tal fine aspettativa secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 110 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”.
Detto questo, Tizio gradirebbe continuare un rapporto lavorativo con l’ente locale X al di fuori degli orari che dovrà prestare nell’ente Y.
L’ente locale X è un Comune di popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti. Sembra pertanto non applicabile l’art.1, comma 557, della legge n.311/2004 (c.d. scavalco di eccedenza) ma se ne chiede ugualmente conferma.
Di contro, la disciplina dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e quindi acconsente ad un dipendente di essere utilizzato a tempo parziale tra due enti. Ad esempio il tempo di lavoro viene così ripartito: 30 ore presso l’ente di appartenenza (Y) e 6 ore presso l’ente utilizzatore (X)
Tale utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell’orario settimanale d’obbligo (le 36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell’apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.
Si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004
Rilevato, comunque, che come espressamente precisato dall’art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, l’utilizzazione parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, ed in questo caso non si configura come rapporto a tempo parziale. Tra i due enti, di fatto, sono in essere servizi gestiti in convenzione.
Quindi si chiede se in questa ultima ipotesi si possa prevedere per Tizio la possibilità di svolgere attività settimanali in favore dell’ente X (dietro retribuzione da accordarsi) al di fuori del servizio da prestare nell’ente Y.
Si resta in attesa di gradito parere in merito come anche di ulteriori suggerimenti che ne soddisfino le esigenze.