Art.113 comma 1 L.R.62/2018

Chiedo chiarimenti sulla procedura sanzionatoria e sulle rispettive competenze. In caso di esercizio commerciale svolto senza titolo l’organo di controllo che sul posto rileva il fatto, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art.113 comma 1 della L.R.62/2018, deve disporre anche la chiusura “immediata” prevista dal medesimo comma? L’aggettivo immediata, in che modo viene inteso nella pratica sanzionatoria dato che non abbiamo esperienze in merito? E’ l’organo di controllo che chiude immediatamente l’esercizio contestualmente all’accertamento della carenza di titolo e/o in una fase successiva il comandante della polizia municipale emette anche un’ordinanza di chiusura? o invece l’organo di controllo applica la sanzione pecuniaria e trasmette il verbale al dirigente competente in materia di commercio e questo emette un’ordinanza di chiusura?
grazie.

A mio parere, l’ordina di chiusura la emette, come misura cautelare verso l’attività abusiva, il dirigente del servizio competente a seguito della verbalizzazione dei vigili e riscontrando la effettiva mancanza del titolo abilitativo. Si omette la comunicazione di avvio procedimento anche perché il privato riceve il verbale (già sa), perché lo dice la legge 241/90, art. 7, comma 2 e perché occorre fare in fretta di fronte all’attività abusiva. Inoltre, il verbale è atto pubblico ed è “fidefacente” fino alla querela di falso