Art. 13 l,689/81eart. 193 cds-differenze

Volevo porle adesso quest’altra domanda: quand’è che si applica l’art. 13 della l. 689/81 e quando invece l’art. 193 cds per il sequestro di veicoli privi di copertura assicurativa?

La ringrazio in anticipo e le porgo cordialissimi saluti.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La teoria generale del diritto prevede che le sanzioni amministrative e quelle penali possano avere strumenti diversi per la loro applicazione, in particolare quando si tratta di misure cautelari come il sequestro. Nel contesto italiano, l’articolo 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 regola il sequestro amministrativo, mentre l’articolo 193 del Codice della Strada (C.d.S.) disciplina il sequestro penale per specifiche violazioni stradali.

Articolo 13 della legge n. 689/81:
L’articolo 13 della legge n. 689/81 si applica in generale alle violazioni amministrative e prevede che, quando vi è il pericolo che la sanzione pecuniaria non possa essere eseguita, l’autorità amministrativa possa disporre il sequestro conservativo dei beni del trasgressore fino alla concorrenza dell’importo massimo della sanzione edittale.

Articolo 193 del Codice della Strada:
L’articolo 193 del C.d.S. si applica specificatamente ai veicoli che circolano senza la prescritta copertura assicurativa. Tale articolo prevede il sequestro amministrativo del veicolo e la sua confisca in caso di recidiva. La norma è di natura penale e si inserisce nel contesto delle misure per garantire la sicurezza stradale.

Esempio concreto:
Se un veicolo viene fermato e si accerta che non ha la copertura assicurativa obbligatoria, l’articolo 193 del C.d.S. trova applicazione e il veicolo può essere sottoposto a sequestro. Se invece ci troviamo di fronte a una violazione amministrativa diversa dalla mancanza di assicurazione, che rischia di rendere inefficace la sanzione pecuniaria, potrebbe trovare applicazione l’articolo 13 della legge n. 689/81.

Conclusione sintetica:
In conclusione, l’articolo 13 della legge n. 689/81 si applica per il sequestro conservativo in caso di violazioni amministrative in generale, mentre l’articolo 193 del C.d.S. si applica per il sequestro e la confisca di veicoli che circolano senza la prescritta copertura assicurativa, trattandosi di una violazione penale.

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Bibliografia:

:roll_eyes:

Ahi ahi ahi Intelligenza Artificiale, non sei molto preparata sulla successione delle leggi nel tempo.
D’altra parte, sei troppo giovane per ricordare la compilazione di certi verbali con le vecchie norme…

Inizialmente, la circolazione di veicoli (e natanti) sprovvisti di assicurazione obbligatoria configurava un reato penale, sulla base di quanto disposto nella versione originaria dell’art. 32 della legge 990/69. I veicoli potevano quindi essere oggetto di “sequestro penale” in quanto corpi del reato.

La suddetta norma è stata però depenalizzata dall’art. 33 delle legge 689/81 e da quel momento la violazione è stata punita con semplice sanzione amministrativa. Contestualmente, l’art. 13 della medesima legge 689/81 aveva disposto come obbligatorio il “sequestro amministrativo” dei veicoli sprovvisti di assicurazione.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (01/01/1993), l’art. 32 della legge 990/69 è stato abrogato (in seguito venne specificato che l’abrogazione era limitata ai soli veicoli) e la materia è stata riscritta nell’art. 193, che si è via via complicato quando il legislatore ha introdotto nuove forme di estinzione della violazione e di applicazione delle sanzioni accessorie, che per quanto riguarda il sequestro amministrativo hanno mantenuto il rimando all’art. 13 della legge 689/81.

Non c’è conflitto tra le due norme. Si applica l’art. 193 del CdS innanzitutto perché per quanto riguarda la circolazione dei veicoli è norma speciale e poi perché è l’articolo che contiene tutti i riferimenti (sanzioni pecuniarie, sanzioni accessorie, procedure varie) per la corretta applicazione nei casi specifici.

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