Art 143 Dlgs. 36/2023 Impianto produzione energia mercati esposti a concorrenza

Buongiorno a tutti,
condivido con voi una tematica che, come stazione appaltante di un’impresa pubblica, attiva, per parte della sua attività, nei settori speciali, ci stiamo ponendo.
Nell’ambito di un progetto di efficientamento energetico rinnovabile, commissionatoci da una società cliente, abbiamo necessità di affidare ad un operatore economico la realizzazione, sul sito del cliente, di un impianto di cogenerazione, finalizzato a produrre, oltre all’energia termica, energia elettrica da destinare, in via prevalente, allo stabilimento della società cliente, con conseguente cessione alla rete di una quota minimale, peraltro meramente eventuale, di energia, la quale non godrebbe di alcuna tariffa incentivata.
La società cliente ha contattato per il progetto affidatoci anche altri operatori privati, i quali, non essendo tenuti ad alcun obbligo di evidenza pubblica, garantirebbero l’esecuzione dell’intervento con tempistiche minori.
A vostro, parere è lecito considerare questo intervento come strumentale all’esercizio di un’attività direttamente esposta alla concorrenza su un libero mercato (art 143), con conseguente esclusione dal codice?
Grazie anticipatamente a chi mi risconterà e buona giornata a tutti

omniarobot

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda l’applicabilità delle norme sugli appalti pubblici, in particolare quelle relative ai settori speciali, e la possibile esclusione di determinati contratti dal campo di applicazione del codice degli appalti in base all’articolo 143 del D.Lgs. 50/2016, ora sostituito dal Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Teoria generale del diritto sugli appalti nei settori speciali:
Nel diritto degli appalti, i settori speciali sono quelli che riguardano attività specifiche elencate nella normativa, come l’energia, l’acqua, i trasporti e i servizi postali. Queste attività sono regolate da norme particolari a causa della loro natura e dell’importanza per la collettività. Il Nuovo Codice degli Appalti italiano, seguendo la direttiva europea 2014/25/UE, stabilisce regole specifiche per gli appalti nei settori speciali, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la trasparenza.

Norme relative alla teoria:

  • D.Lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti), in particolare l’articolo 143, che prevedeva l’esclusione di alcuni contratti dal campo di applicazione del codice quando le attività erano direttamente esposte alla concorrenza in mercati liberi.
  • D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti), che ha introdotto modifiche e aggiornamenti alle norme sugli appalti pubblici, inclusi quelli nei settori speciali.

Esempio concreto:
Nel tuo caso, l’installazione di un impianto di cogenerazione potrebbe essere considerata un’attività strumentale all’esercizio di un’attività direttamente esposta alla concorrenza su un libero mercato se ci sono elementi che dimostrano che il mercato in questione è effettivamente competitivo e che l’operatore economico non gode di diritti speciali o esclusivi che limitano la concorrenza.

Conclusione sintetica:
Per stabilire se l’intervento può essere escluso dal campo di applicazione del codice degli appalti, è necessario analizzare attentamente il contesto di mercato in cui si inserisce l’attività e verificare se sussistono le condizioni previste dalla normativa per considerare l’attività direttamente esposta alla concorrenza. È consigliabile consultare la normativa più recente e, se necessario, richiedere un parere legale specifico.

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Bibliografia: