Art. 147 bis del D Lgs. 267/2000

Salve Dott. Chiarelli,
Le velevo chiedere se il responsabile del procedimento puó/deve firmare la dichiarazione di cui all art 147 bis del d. Lgs 267/2000 sugli atti tipo: autorizzazioni, licenze, nulla osta, abilitazioni, concessioni, ingiunzioni, provv sanzionatori, TSO, certificati, attestazioni, etc etc oppure è prerogativa dei dirigenti e delle posizioni organizzative.
Grazie
Letizia

SUPERFLUO in questo tipo di atti

Ok dott. Chiarelli è superfluo.
Ma la competenza a sottoscrivere gli atti ai sensi dell art. 147 bis tuel è del dirigente e del rpo giusto? Secondo quale norma sarebbe competenza del semplice rdp?

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 5. (Responsabile del procedimento)

  1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

  1. Il responsabile del procedimento:

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Il 147bis attiene ai controlli interni negli enti locali, pertanto, sono parte dell’ organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale, il direttore generale se nominato i responsabili dei servizi (dirigenti dei vari settori, P.O. e responsabile del servizio ragioneria) e le unità di controllo ( nuclei di valutazione, organismi indipendenti di valutazione), laddove previste. Il responsabile del procedimento quando coincide con il dirigente o con il Responsabile della posizione organizzativa sottoscrive ai sensi del 147 bis. Nel nostro regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi è prevista la responsabilità dei procedimenti in capo al dirigente. Questi potrebbe assegnare ad altro dipendente la responsabilità degli stessi. In tal caso se il rdp viene autorizzato ad adottare il provvedimento finale sarà anche titolato a sottoscrivere l atto ai sensi del 147 bis altrimenti la competenza resta in capo ad dirigente/ responsabile del servizio. Il nostro regolamento per la istituzione delle P.O. prevede che il titolare della posizione organizzativa sia: “responsabile dei procedimenti relativi ai servizi affidati ai sensi degli art. 4 e seguenti della legge 241/90”
Anche il regolamento comunale per l istituzione delle P.O. prevede che le P.O. abbiano la :“responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell art. 5 della legge 241/90”. Inoltre l Aran (RAL 289 ) parlando di delega sostiene che il titolare di posizione organizzativa non può, a sua volta, ricorrere alla delega verso altri dipendenti in quanto questi ultimi non sono caratterizzati da uguale responsabilità. Il ricorso all uso massiccio dell’istituto della delega svuoterebbe di contenuto il ruolo del delegante.
Cosa ne pensa dott. Chiarelli. È un ragionamento corretto?

CONCORDO CON QUESTA RICOSTRUZIONE