Art 16 e 17 241/1990

I pareri di cui all’art. 16 e le valutazioni tecniche di cui all’art. 17 (legge 241/1990) relativamente alle sole amministrazioni che tutelano interessi sensibili non possono essere superati (art 16) e sostituiti (art.17) per espressa previsione, ma nel silenzio come si procede?:cry: la norma dice espressamente che non si applicano (per certe PA speciali) il 16 e 17, ma resta il dubbio su come si procede dopo il silenzio!!
Il 17 bis sul silenzio assenso, del resto, non si riferisce a pareri e valutazioni ma ad atti di assenso, nulla osta per l’adozione di provvedimenti ed in qst casi si supera il silenzio anche di qst amministrazioni “speciali”… perché il caro legislatore ha superato il silenzio sull’assenso e non quello sul parere? Qual è il senso della norma?