Art 17 241/1990

Dott invece nel caso del silenzio di amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico-territoriale o della salute chiamata ad esprimere valutazioni a carattere tecnico come si risolve non trovando applicazione il soccorso devolutivo dell’art 17?
Stessa domanda nel caso dell’art 16…se non arriva il parere di tali amministrazioni particolari come così comporta?
Le due norme si limitano a dire i casi in cui nn si applicano le rispettive discipline lasciando il dubbio su come si superano qst silenzi x casi particolari.
Del resto l’art 17 bis che risolve dando un valore al silenzio anche neicasi di qst amministrazioni “speciali” non parla di pareri bensì delle ipotesi di acquisizione di assensi, concerti e nulla osta o proposte per l’adozione di provvedimenti di competenza di altre amministrazioni lasciando intendere che trattasi di provvedimenti pluristrutturati e nn di pareri. Vorrei capire le differenze applicative di qst art (16,17,17 bis)relativamente alle amministrazioni che tutelano interessi sensibili