ART. 187 Facoltà di impiegare la quota di FCDE del risultato di amministrazione "svincolata", per finanziare lo stanziamento del FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo

Buonasera, mi chiedevo come interpretare ed applicare il paragrafo dell’art. 187 seguente: “Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determin€azione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.” Mi pare voglia dire che qualsiasi quota del fcde che si libera a rendiconto può essere utilizzata per coprire lo stanziamento del fcde del bilancio successivo. Nel dettaglio, per esempio: Rendiconto 2020 FCDE € 100; Bilancio 2021 FCDE € 20, totale fcde 120. Se a seguito del calcolo del FCDE sul rendiconto 2021 ho € 80, la differenza di € 40 posso usarla per coprire parte o tutto lo stanziamento del fcde del bilancio 2022. E’ così?
La domanda, se fosse corretto il calcolo, in quale contesto ne prendo atto e praticamente lo applico? Immagino in sede di approvazione del bilancio 2022, per seguire l’esempio. Applico i € 40 in entrata, in quale voce? o riduco la somma prevista nella spesa del Fondo CDE?
Ultimo chiarimento: tale facoltà è consentita agli enti in disavanzo cosiddetto elevato, potendo applicare gli avanzi acc,vincolato o destinato solo nel limite dell’importo stanziato nella parte spesa del disavanzo ?
Un grazie enorme!!!
Marina

Ciao Marina,
la premessa è che l’ammontare delle risorse accantonate all’FCDE viene rivista nel corso dell’esercizio finanziario, perché devono essere sempre “congrue” rispetto alle entrate cui si riferiscono. In sede di rendiconto, si valuta la congruità del fondo e si può decidere di liberare delle risorse qualora siano in eccesso. L’art 187 ci conferma la possibilità di utilizzare queste risorse per finanziare l’accantonamento all’FCDE del bilancio nella sua prima annualità. Riprendo il tuo esempio: Rendiconto 2020 FCDE € 100; Bilancio 2021 FCDE € 20. A seguito del calcolo del FCDE sul rendiconto 2021 ho € 80, la differenza di 20 la utilizzo per finanziare l’FCDE del Bilancio 2021. Di fatto, libero 20 che potrò utilizzare lato spesa nel Bilancio 2021. Questi aggiustamenti si fanno in sede di assestamento di bilancio a luglio, quando si recepiscono nel BPF le risultanze del rendiconto chiuso ad aprile (residui/applicazione avanzo o disavanzo).
Per quanto riguarda gli enti in disavanzo elevato, il risultato di amministrazione è incapiente rispetto alle risorse da accantonare al FCDE (e al fondo anticipazione liquidità), quindi qui abbiamo un disavanzo e non un surplus di risorse da liberare.
Spero di aver sciolto qualche dubbio,
ciao e buono studio
Fiorenza

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