Art 192 cds - rifiuto di esibire i documenti richiesti

nel caso in cui il conducente di un veicolo rifiuta di esibire a richiesta del pubblico ufficiale in servizio di polizia stradale i documenti che per legge deve avere dietro (patente, carta di circolazione ecc), il verbale elevato ai sensi dell’art 192 c. 2 e 6 deve essere inoltrato pure al Prefetto del luogo in analogia all’inottemepranza all’ALT di funzionari o agenti previsto dall’art. 192 c. 1e 6?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle norme che regolamentano il comportamento dei conducenti di veicoli in Italia, in particolare in merito all’obbligo di esibire i documenti richiesti dalle autorità di polizia stradale.

L’articolo 192 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) disciplina le sanzioni per chi non si ferma all’ALT di funzionari o agenti e per chi non esibisce i documenti richiesti. Il comma 1 dell’articolo 192 prevede sanzioni per chi non si ferma all’ALT, mentre i commi 2 e 6 trattano il rifiuto o l’omissione di esibire i documenti richiesti.

Secondo l’articolo 192, comma 2, chiunque alla richiesta degli organi di polizia stradale si rifiuta di esibire i documenti che per legge deve avere con sé (patente di guida, carta di circolazione, ecc.) è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che, in caso di violazioni di particolare gravità, il verbale debba essere trasmesso anche al Prefetto, il quale può disporre la sospensione della patente di guida.

La questione se il verbale debba essere inoltrato al Prefetto anche nel caso di rifiuto di esibire i documenti, come per l’inottemperanza all’ALT, dipende dall’interpretazione della norma e dalla prassi amministrativa. La norma, come formulata, sembra concentrarsi sulla gravità dell’infrazione per determinare la necessità di inoltrare il verbale al Prefetto, più che sulla natura specifica dell’infrazione (rifiuto di ALT o di esibizione documenti).

Esempio concreto: Se un conducente viene fermato e si rifiuta di esibire la patente di guida, il verbale redatto per tale infrazione può essere considerato di particolare gravità se inserito in un contesto di comportamenti che mettono in evidenza un atteggiamento di sfida o di pericolo per la sicurezza stradale, giustificando così l’inoltro al Prefetto.

Conclusione sintetica: Sebbene l’articolo 192 c. 2 e 6 del Codice della Strada non specifichi esplicitamente l’obbligo di inoltro al Prefetto per il rifiuto di esibire i documenti, la decisione di inoltrare il verbale può dipendere dalla valutazione della gravità dell’infrazione da parte dell’autorità competente.

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Bibliografia:

  • Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) disponibile su Normattiva.

La risposta conferma che l’I.A. trova notevoli difficoltà nel destreggiarsi tra le norme del Codice della Strada… :roll_eyes: :sleepy:

Nel caso in questione non dipende assolutamente “dall’interpretazione della norma e dalla prassi amministrativa”, né esiste una discrezionalità dell’organo accertatore nel dover valutare se “il verbale redatto per tale infrazione può essere considerato di particolare gravità se inserito in un contesto di comportamenti che mettono in evidenza un atteggiamento di sfida o di pericolo per la sicurezza stradale”.

I verbali contestati ai sensi dell’art. 192 commi 1 e 2 del C.d.S., per i quali non è tra l’altro consentito il pagamento in misura ridotta, vanno trasmessi al prefetto (senza “se” e senza “ma”) perché così stabilisce l’art. 202, comma 3, del C.d.S.

Salve. Vorrei capire come sono classificabili le delibere comunali: sono atti amministrativi prevalentemente di mero indirizzo o sono annoverabili ai provvedimenti amministrativi? Grazie