Buongiorno volevo sottoporre tale quesito: ai sensi dell’articolo due della legge 241 del 90 io come privato cittadino come posso richiedere l’indennizzo o risarcimento del danno ad esempio ad un comune? C’è più di una strada? Grazie a chi mi risponderà
Buon pomeriggio @Frencesca79,
la legge n. 241 del 1990, all’art, 2 bis, riconosce al danneggiato dal ritardo della P.A. due azioni concorrenti tra loro:
- una avente ad oggetto il risarcimento del danno vero e proprio (risarcimento del danno);
- l’altra relativa all’indennizzo per il “mero” ritardo (indennizzo).
Le due azioni dell’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990 dipendono da un medesimo presupposto in fatto: la violazione del termine di conclusione del procedimento; condividono la medesima finalità compensativa, tanto che l’importo dell’indennizzo, ove riconosciuto dal giudice, va detratto da quello del risarcimento, escludendosene dunque la cumulatività.
Si differenziano solo quanto a presupposti ed ambito oggettivo dell’illecito risarcibile.
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L’indennizzo, nel linguaggio giuridico, è un meccanismo che la legge predispone a fronte di attività legittime l’esercizio delle quali comporta il sacrificio di altri valori o interessi e che è rivolto ad assicurare un ristoro ed un parziale riequilibrio di questi ultimi per motivi di equità sostanziale.
Ma, nel caso di cui all’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990, l’indennizzo per il ritardo è previsto a fronte di una attività illegittima della PA, ossia in conseguenza alla violazione di un termine cogente. -
Il risarcimento del danno presuppone non solo l’attività illecita da parte della PA ma anche che tale attività illecita (azione o omissione) provochino un danno ingiusto e che tra azione della PA e danno ingiusto vi sia un nesso di causalità, cioè che il secondo sia diretta conseguenza della prima .
Sul tema :
Concludendo, se e a causa del mancato rispetto dei termini procedimentali, il privato ha subito un danno e questo danno è comprovabile, allora egli avrà diritto ad ottenere il risarcimento da parte dell’amministrazione, anche nell’ipotesi in cui comunque il provvedimento venga emanato oltre tempo massimo.
Il risarcimento è istituto nettamente diverso dall’indennizzo, tanto sotto il profilo dei presupposti legittimanti la sussistenza, quanto sulla base dell’onere probatorio richiesto al soggetto leso; esso non può essere preso in considerazione senza una valutazione sulla spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, oltre che all’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa ) e del nesso di causalità, anche alla dimostrazione della spettanza del bene sostanziale della vita, collegato ad un tale interesse.
Sul tema ulteriore approfondimento tra i tanti :
https://www.dirittoalpuntopodcast.com/post/il-risarcimento-del-danno-da-ritardo-della-pubblica-amministrazione#:~:text=L’indennizzo%20sarebbe%20ovviamente%20molto,e%20il%20nesso%20di%20causalità).
Buona lettura
Simona