Art.21 comma 1 dpr285/1990

Si chiede un aiuto su come deve essere interpretato l’art.21 comma 1 del DPR 285/1990 ovvero avere maggiori dettagli sul contenuto del provvedimento del Sindaco se riguardi l’individuazione delle zone in cui i locali di rimessa possono insediarsi o invece trattasi di autorizzazione al singolo locale e qualche suggerimento sulla procedura.
Un’ impresa funebre esistente da tempo immemore ci chiede il provvedimento del sindaco di cui all’art.21 del DPR285/90 per una rimessa che in realtà loro usano da anni come se ogni volta che richiedono l’autorizzazione annuale ad un mezzo alla usl debba essere rilasciato un nuovo atto del sindaco.
Si chiede anche se la competenza è dell’ufficio di polizia mortuaria.

Molti comuni demandano la cosa al regolamento di polizia mortuaria.
Rammento che potrebbe essere una cosa molta semplice che detti delle prescrizoni di lontananza da…; requisiti di non visibilità, e cose semili

Volendo fare provvedimento sindacale propongo i giusti elementi all’AI di Omniavis. Ecco un esempio (è solo un esempio):

Esempio di Ordinanza Sindacale
COMUNE DI [Nome del Comune]
PROVINCIA DI [Nome della Provincia]
ORDINANZA DEL SINDACO N. [Numero]/[Anno]
OGGETTO: Individuazione delle località idonee all’ubicazione delle rimesse di carri funebri nel territorio comunale ai sensi dell’Art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.


IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• L’Art. 21, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), prevede che le rimesse dei carri funebri debbano essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
• L’Art. 21, commi 2 e 3, del medesimo D.P.R. stabiliscono che tali rimesse debbano essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri e che l’idoneità dei locali e delle attrezzature sia accertata dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale competente.
• Il Comune di [Nome del Comune] è dotato di un Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. [Numero] del [Data], che, all’Art. [Numero], disciplina i criteri per l’ubicazione delle attività funebri.
CONSIDERATO CHE:
• Si rende necessario, ai fini della tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano, individuare le aree o i criteri per l’ubicazione delle rimesse funebri, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
• Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL [Nome dell’Azienda Sanitaria] ha espresso parere favorevole in data [Data] in merito ai requisiti igienico-sanitari e strutturali.
• L’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la compatibilità urbanistica e viabilistica delle aree individuate.
VISTI:
• Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare l’Art. 50 (Funzioni del Sindaco);
• La Legge Regionale [eventuale riferimento alla Legge Regionale in materia].


ORDINA
Art. 1 - Ambito di Applicazione

  1. La presente Ordinanza ha per oggetto l’individuazione delle località e i criteri per l’ubicazione delle rimesse di carri funebri, destinate alla custodia, alla pulizia e alla disinfezione degli automezzi per il trasporto funebre, nell’intero territorio comunale.
    Art. 2 - Località Idonee e Criteri di Ubicazione
  2. Si individuano come aree idonee per l’ubicazione delle rimesse di carri funebri le seguenti zone/località:
    o Zona 1: Aree con destinazione d’uso [es. artigianale/commerciale D1 o D2] come definite dal vigente Piano Regolatore Generale.
    o Zona 2: Edifici esistenti all’interno della zona [es. Industriale/Artigianale B3] purché distanti almeno [metri] da abitazioni, scuole e luoghi di culto, e accessibili in modo da non creare intralcio alla pubblica via.
  3. È vietata l’ubicazione delle rimesse di carri funebri nelle zone a prevalente destinazione residenziale (Zone A e B1) e nelle immediate vicinanze di istituti scolastici o ospedalieri (entro [metri]).
    Art. 3 - Requisiti Strutturali e Igienico-Sanitari
  4. Le rimesse di carri funebri devono rispettare i seguenti requisiti minimi, in conformità con l’Art. 21 del D.P.R. 285/90:
    o Essere provviste di attrezzature e mezzi idonei per la pulizia e la disinfezione dei carri funebri e dei locali.
    o Garantire uno smaltimento delle acque reflue in linea con le normative ambientali e igienico-sanitarie.
    o Ottenere l’accertamento di idoneità da parte del Coordinatore Sanitario dell’Azienda USL competente.

DISPONE

  1. La presente Ordinanza entra in vigore dal [Data].
  2. I soggetti che intendono attivare una rimessa di carri funebri nelle aree idonee devono presentare apposita domanda al Comune (Ufficio Commercio/SUAP) corredata dal progetto e dalla dichiarazione di idoneità sanitaria.
  3. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatte salve le responsabilità penali.
  4. La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa a: Prefettura di [Provincia], Azienda USL [Nome ASL], Comando di Polizia Locale.
    Dalla Residenza Municipale, lì [Data]
    IL SINDACO [Firma leggibile]