Salve. Avrei un quesito da porre.
L’art. 26 del Testo Unico Trasparenza dice che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni […] e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati […] di importo superiore a mille euro”, e che: “La pubblicazione […] costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario”.
Vorrei sapere cosa si intende con “atti di concessione” (io sarei portato a dire che si parla degli atti di liquidazione ma non so se sia l’interpretazione corretta).
Secondo dubbio: nel caso in cui nel 2022 si stiano liquidando contributi di competenza dell’anno 2021, il calcolo dei mille euro si fa sui contributi erogati nel 2021 o nel 2022, insomma qual è l’anno solare a cui si riferisce il comma 3?
Spero di essere stato chiaro. Nell’attesa, saluto cordialmente.
Buonasera @Il_Candid8_9llino
Per provvedimenti di agevolazione ampiamente intesi, cui all’art. 26 del d.lgs. 33/13, si intendendono tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.
Sottolineo che l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non si riferisce agli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi, per cui l’ anno solare di riferimento è quello in cui vengono adottati i provvedimenti di agevolazione citati.
Buona lettura
Simona