Buonasera Prof.
Avrei diversi dubbi riguardo all’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013:
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se l’obbligo di pubblicazione non riguarda gli atti di impegno nè quelli di liquidazione, a cosa ci si riferisce concretamente quando si parla di “atti di concessione”? Per quanto riguarda i contributi per il diritto allo studio, per esempio, ci si potrebbe riferire alle determinazioni di approvazione delle graduatorie definitive; ma in caso di leggi di settore? Abbiamo gli atti di ammissione alle provvidenze degli utenti nefropatici, talassemici, ecc., atti che vengono adottati all’inizio di ogni anno previa verifica dei requisiti, ma in quel caso non abbiamo una quantificazione in denaro dei contributi spettanti, quantificazione che avverrà solo in sede di liquidazione previa verifica della documentazione sanitaria;
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per verificare l’eventuale superamento della soglia dei 1000 euro ai fini della pubblicazione si devono considerare le erogazioni ad uno stesso soggetto relative ad una sola tipologia di contributo o anche a più tipologie di contributo?
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se nel 2022 adottiamo un atto di concessione di contributi che si riferiscono al 2021, il calcolo dei 1000 euro va fatto considerando le erogazioni fatte nel 2021 o quelle fatte nel 2022?
La norma è molto generica e le delibere ANAC che ho visionato non hanno chiarito le mie perplessità: potrebbe perlomeno fornirmi dei riferimenti normativi utili a risolvere questi dubbi?
La ringrazio e mi scuso qualora le domande possano apparire banali.