Art 3 bis del 80/2021

Si premette che fino al 31 dicembre 2024 le procedure di mobilità volontaria, la cui obbligatorietà è prevista, in via generale, dal comma 2bis dell’art. 30 del DLgs. 165/2001, possono non essere attivate prima dell’avvio delle procedure assunzionali. Tale deroga è stata introdotta dal comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 (modificata dal comma 14ter dell’art. 1 del DL n. 80/2021) con la finalità di “ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego”.
Inoltre, l’utilizzo delle procedure idoneative non esonera le amministrazioni dallo scorrimento delle graduatorie proprie attualmente vigenti e relative al medesimo profilo professionale, categoria di inquadramento e regime giuridico.
L’art. 3 bis del D.Lgs prevede delle Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
I rapporti tra gli enti locali e le modalita’ di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
Di fatto la graduatoria diventa propria anche del Comune/Provincia aderente il cui utilizzo è prioritario rispetto a quello di altri enti
Le procedure idoneative di cui all’art. 3bis del DL n. 80/2021 non determinano alcun obbligo di previo scorrimento delle graduatorie di altri enti che è sempre rimessa alle determinazioni delle amministrazioni e degli ordinamento interni.
L’accordo può essere stipulato anche dopo aver espletato la prova scritta e quindi per procedere all’interpello
Sono corrette tutte le affermazioni riportate?