Art. 3 comma 16 e 18 legge nr. 94/2009

Buongiorno.
In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico ai fini di commercio su strada urbana o locale:

  • la competenza all’emanazione dell’ordinanza di cui alla norma su richiamata, non in casi di ordine e sicurezza pubblica, è sindacale o dirigenziale?
  • il ripristino stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere abusive e la chiusura minima di 5 giorni del locale, è un atto facoltativo o obbligatorio?
  • l’invio della copia del verbale alla guardia di finanza è facoltativo o obbligatorio?
  • la competenza sindacale o dirigenziale è limitata ai soli casi di assenza del titolo autorizzativo o anche in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte e/o di occupazione di suolo privato ad uso pubblico, nel qual caso si applica la procedura di cui all’art 211 cds?
  • nel caso di competenza sindacale o dirigenziale il ricorso si inoltra al prefetto per la sanzione pecuniaria e al sindaco o dirigente per quella accessoria e, di ciò, bisogna farne menzione nel verbale? O si fa opposizione all’ordine di rimuovere l’occupazione una volta ricevuto?
    Grazie per le risposte