Art 32 Codice appalti - differimento della stipula contrattuale

Buongiorno Community,

L’art 32 del d. lgs. 50/2016 recita quanto segue:

Divenuta efficace l’aggiudicazione … la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo … l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto …

Nella prassi, per concordare il differimento è sufficiente uno scambio di comunicazioni (PEC) contenente la motivazione del differimento? Come deve interpretarsi “l’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”?

Grazie :slight_smile:

Certo, sufficiente uno scambio di mail (anche non PEC) o telefonate o incontri verbalizzati e di cui si dà atto nel provvedimento finale.

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