Buongiorno dr @Simone.Chiarelli,
un’Amministrazione ha regolarmente effettuato la comunicazione preventiva per la verifica di personale in disponibilità con riferimento ad un determinato profilo professionale. Decorso il termine dei 20 giorni senza riscontro, si è formato il relativo silenzio - assenso.
Successivamente, nell’ambito del medesimo profilo e senza alcuna variazione delle caratteristiche qualitative del fabbisogno, il numero delle unità è stato rideterminato a 5 (anzichè 2), in conseguenza della soppressione di tre profili professionali, con conseguente riallocazione del relativo fabbisogno sul medesimo profilo già oggetto di comunicazione.
Si chiede se, in tale ipotesi, la variazione quantitativa renda necessaria una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis, ovvero se la verifica espletata possa riteneresi estesa essendo invariato il fabbisogno complessivo.
Si ringrazia anticipatamente.
La Mobilità Obbligatoria del Personale Pubblico: Un’Analisi dell’Art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001
CONTENUTO
L’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta una norma fondamentale per la gestione del personale pubblico in disponibilità. Questa disposizione stabilisce le modalità di mobilità obbligatoria, un processo che consente alle amministrazioni di coprire posti vacanti prioritariamente attraverso lavoratori già collocati negli elenchi di disponibilità presso altri enti.
La mobilità obbligatoria è attivata quando un dipendente pubblico viene collocato in disponibilità, ovvero quando non può essere impiegato nel proprio ente per ragioni di riorganizzazione o riduzione del personale. La procedura è caratterizzata da una selezione per titoli e colloquio, garantendo così un approccio meritocratico nella scelta dei candidati.
Un aspetto rilevante di questa norma è l’impegno a garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne, in conformità con la legge n. 125/1991 e l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. Questo principio è cruciale per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo all’interno della pubblica amministrazione.
Qualora la procedura di mobilità obbligatoria non dovesse risultare efficace nel coprire i posti vacanti, l’amministrazione ha la facoltà di ricorrere alla mobilità volontaria, disciplinata dall’art. 30 del medesimo decreto. La mobilità volontaria offre una maggiore flessibilità, consentendo ai dipendenti di esprimere la propria preferenza per il trasferimento in altre sedi.
Inoltre, la gestione delle liste di disponibilità è coordinata a livello regionale, come evidenziato nel caso della Lombardia, dove le amministrazioni locali collaborano per garantire un’efficace gestione delle risorse umane.
CONCLUSIONI
La mobilità obbligatoria rappresenta uno strumento essenziale per la gestione del personale nella pubblica amministrazione, permettendo di ottimizzare l’uso delle risorse umane e garantire la continuità dei servizi pubblici. La norma non solo promuove la meritocrazia, ma si impegna anche a garantire pari opportunità, contribuendo a un ambiente di lavoro più equo.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è fondamentale. Comprendere le modalità di mobilità obbligatoria e le opportunità che essa offre può rappresentare un vantaggio significativo nella propria carriera. Inoltre, essere consapevoli dei diritti e delle procedure garantite dalla legge permette di affrontare con maggiore sicurezza eventuali situazioni di disponibilità.
PAROLE CHIAVE
Mobilità obbligatoria, personale pubblico, disponibilità, D.Lgs. n. 165/2001, parità di trattamento, mobilità volontaria, gestione delle risorse umane.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Legge n. 125/1991 - Norme per garantire pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.
- Art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 - Mobilità volontaria del personale pubblico.
- Art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 - Disposizioni in materia di personale.

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La questione che poni riguarda l’ambito di efficacia della procedura di mobilità obbligatoria (o preventiva) prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
In linea generale, la risposta è orientata alla necessità di effettuare una nuova comunicazione per le 3 unità aggiuntive. Ecco l’analisi tecnica del perché la tesi dell’estensione automatica della verifica risulta rischiosa e probabilmente non corretta:
1. La natura “quantitativa” della verifica
La procedura ex art. 34-bis non è una mera verifica “astratta” sulla disponibilità di un profilo professionale, ma è una verifica concreta e numerica. Quando il Dipartimento della Funzione Pubblica (e le strutture regionali) ricevono la comunicazione, verificano se nelle liste di disponibilità vi siano soggetti corrispondenti al profilo per il numero di posti indicato.
- Se l’Amministrazione comunica 2 posti e riceve un silenzio-assenso, tale assenso è limitato esclusivamente a quei 2 posti.
- L’eventuale presenza di personale in disponibilità viene valutata in base alla capienza delle liste in quel preciso momento: è possibile che per quel profilo vi fossero, ad esempio, 3 persone in lista. Se l’ente ne chiede 2, il Dipartimento potrebbe non procedere all’assegnazione se ritiene di dover gestire diversamente le unità, ma se l’ente ne chiede 5, la probabilità di intercettare personale in esubero aumenta drasticamente.
2. Il principio della priorità della mobilità
Il sistema del reclutamento pubblico è gerarchizzato: la mobilità (volontaria e obbligatoria) precede l’indizione di nuovi concorsi o l’utilizzo di graduatorie. L’incremento del numero di unità (da 2 a 5) configura una nuova e diversa esigenza assunzionale per quel profilo. Anche se il “fabbisogno complessivo” dell’ente resta invariato in termini di spesa o di unità totali (per via della soppressione degli altri profili), ciò che rileva ai fini dell’art. 34-bis è la destinazione specifica del posto di lavoro.
3. I rischi di illegittimità
Procedere all’assunzione delle 3 unità aggiuntive senza una nuova comunicazione espone l’Amministrazione a:
- Nullità delle assunzioni: La giurisprudenza amministrativa e contabile è costante nel ritenere la procedura ex art. 34-bis un “presupposto di legittimità” dell’intera procedura concorsuale o dello scorrimento.
- Responsabilità erariale: L’omessa attivazione della mobilità obbligatoria impedisce il riassorbimento del personale in disponibilità, con conseguente aggravio di costi per lo Stato che continua a corrispondere l’indennità di disponibilità.
Orientamenti applicativi
Secondo i criteri sistematici adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica:
- Variazione qualitativa: Richiede sempre una nuova comunicazione (non è il tuo caso).
- Variazione quantitativa in aumento: Se l’incremento è successivo alla conclusione della prima procedura di 34-bis, è necessaria una nuova comunicazione per i posti eccedenti.
- Riallocazione del fabbisogno: Il fatto che i posti derivino dalla soppressione di altri profili conferma che si tratta di “nuovi posti” per quel determinato profilo professionale che non erano stati precedentemente “testati” sul mercato della mobilità.
Conclusione e suggerimento operativo
Non si può ritenere la verifica espletata come “estesa”. L’Amministrazione dovrebbe:
- Considerare validi i primi 2 posti (coperti dal silenzio-assenso già formato).
- Inviare una nuova comunicazione ex art. 34-bis per le ulteriori 3 unità.
Trattandosi di un profilo identico, la procedura sarà rapida, ma garantirà la copertura legale necessaria per procedere con l’indizione del concorso o con lo scorrimento delle graduatorie per la totalità dei 5 posti.
Nota bene: Se l’Amministrazione procedesse senza nuova comunicazione, l’atto di assunzione dei 3 “extra” sarebbe annullabile in quanto non preceduto dalla verifica obbligatoria di personale in esubero.